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                 principale  passeriforme  preso  d’assalto  dai
                 cacciatori  illegali.  Noto  nella  leggenda  per
                 essersi  insanguinato  il  petto  nel  tentativo  di
                 rimuovere con il becco la corona di spine che
                 circondava la testa di Gesù Cristo sulla croce,
                 è un piccolo uccello che si alimenta general-
                 mente di insetti.
                 Due sono le principali ragioni per le quali si
                 svolge  nel  Bresciano    la  caccia  illegale.  La
                 prima è quella specifica del commercio, infatti,
                 la selvaggina alata protetta, in particolare il pet-
                 tirosso e la passera scopaiola, è molto ricercata
                 dai ristoranti locali, perché considerata un piat-
                 to tipico molto prelibato, la famosa “polenta e
                 osei”.  La seconda è quella dell’immissione sul
                 mercato  di  esemplari  catturati  in  natura  per
                 destinarli a “richiami vivi”, attraverso il loro ina-  recante “Norme per la protezione della fauna selva-
                 nellamento  eseguito  spesso  con  modalità  tica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
                 cruente.                                   Con la Sentenza n. 34352 del 27/5/2004 della
                                                            Suprema Corte, è stata prevista la possibilità,
                 Le tecniche di cattura                     in assenza del titolo abilitativo al prelievo vena-
                 Gli strumenti con i quali i bracconieri compio-  torio,  di    essere  riconosciuti  colpevoli  per  il
                 no la cattura di detti esemplari, appartenenti a  delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n.
                 specie  protette,  sono  essenzialmente  tre.  Il  7  c.p.,  ovvero  di  ricettazione  nell’ipotesi  di
                 primo  è  rappresentato  dall’utilizzo  delle  reti,  acquisto o ricezione di tali esemplari in quanto
                 una forma di “trappolaggio” non selettiva e di  derivanti  da  illecita  attività  di    apprensione.
                 carattere massivo, che non consente la possibi-  Analogamente, in caso di uccisione in assenza
                 lità di differenziare tra specie protette e non.  di “impossessamento” è stata riconosciuta la pos-
                 Molto diffusi sono inoltre gli archetti,  mici-  sibilità  di  prevedere  l’ipotesi  delittuosa  del
                 diali strumenti realizzati con ramoscelli curvati  danneggiamento, prevista e punita dall’art. 635
                 a ferro di cavallo che scattano al posarvisi dei  c.p..
                 volatili, che rimangono appesi per ore ad ago-  In  questo  modo  la  Giurisprudenza,  ha  finito
                 nizzare  con  le  zampe  spezzate.  Infine  le  per rafforzare l’impianto sanzionatorio previsto
                 trappole per topi tipo “sepp”, tagliole in ferro  dal legislatore, introducendo un sistema cosid-
                 con  scatto  a  molla,  che  provocano  la  morte  detto “di doppio binario” prevedendo, accanto
                 quasi sempre istantanea del piccolo passerifor-  alle  ipotesi  contravvenzionali  previste  dalla
                 me attratto dalle camole od altri insetti.   legge  n.  157/92,  le  fattispecie  di  reato-delitto
                 Il contesto sociale di queste valli ha da sempre  sopra citate.
                 tollerato le forme di caccia illegale e non è raro  La  crescente  sensibilità  dimostrata  nei  con-
                 osservare  escursionisti,  famiglie  e  cacciatori  fronti degli animali, non più considerati come
                 tutti  insieme  a  percorrere  lo  stesso  sentiero,  res ma come esseri senzienti e capaci di espri-
                 senza alcun allarmismo.                    mere  emozioni,  ha  allargato  il  campo
                 Il  contrasto  al  fenomeno  appena  descritto  e  applicativo dell’art. 544-ter del c.p. (maltratta-
                 del “bracconaggio” in generale, per garantire la  mento  animali)  anche  in  ambito  di  caccia
                 ormai inderogabile difesa alla biodiversità’, ha  illegale. In più di un’occasione, infatti, i giudici
                 reso necessario un livello di protezione più ele-  di merito ne hanno ritenuto la colpevolezza di
                 vato  anche  tenuto  conto  dell’esiguità  delle  taluno per l’utilizzo di trappole, a causa della
                 sanzioni previste dalla normativa di rango pri-  sofferenza  inferta  ai  piccoli  passeriformi,
                 mario in ambito venatorio e più precisamente  lasciati ad agonizzare anche per alcuni giorni
                 di  quelle  contenute  nella  legge  n.  157/1992  prima dell’arrivo del bracconiere di turno.


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