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principale passeriforme preso d’assalto dai
cacciatori illegali. Noto nella leggenda per
essersi insanguinato il petto nel tentativo di
rimuovere con il becco la corona di spine che
circondava la testa di Gesù Cristo sulla croce,
è un piccolo uccello che si alimenta general-
mente di insetti.
Due sono le principali ragioni per le quali si
svolge nel Bresciano la caccia illegale. La
prima è quella specifica del commercio, infatti,
la selvaggina alata protetta, in particolare il pet-
tirosso e la passera scopaiola, è molto ricercata
dai ristoranti locali, perché considerata un piat-
to tipico molto prelibato, la famosa “polenta e
osei”. La seconda è quella dell’immissione sul
mercato di esemplari catturati in natura per
destinarli a “richiami vivi”, attraverso il loro ina- recante “Norme per la protezione della fauna selva-
nellamento eseguito spesso con modalità tica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
cruente. Con la Sentenza n. 34352 del 27/5/2004 della
Suprema Corte, è stata prevista la possibilità,
Le tecniche di cattura in assenza del titolo abilitativo al prelievo vena-
Gli strumenti con i quali i bracconieri compio- torio, di essere riconosciuti colpevoli per il
no la cattura di detti esemplari, appartenenti a delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n.
specie protette, sono essenzialmente tre. Il 7 c.p., ovvero di ricettazione nell’ipotesi di
primo è rappresentato dall’utilizzo delle reti, acquisto o ricezione di tali esemplari in quanto
una forma di “trappolaggio” non selettiva e di derivanti da illecita attività di apprensione.
carattere massivo, che non consente la possibi- Analogamente, in caso di uccisione in assenza
lità di differenziare tra specie protette e non. di “impossessamento” è stata riconosciuta la pos-
Molto diffusi sono inoltre gli archetti, mici- sibilità di prevedere l’ipotesi delittuosa del
diali strumenti realizzati con ramoscelli curvati danneggiamento, prevista e punita dall’art. 635
a ferro di cavallo che scattano al posarvisi dei c.p..
volatili, che rimangono appesi per ore ad ago- In questo modo la Giurisprudenza, ha finito
nizzare con le zampe spezzate. Infine le per rafforzare l’impianto sanzionatorio previsto
trappole per topi tipo “sepp”, tagliole in ferro dal legislatore, introducendo un sistema cosid-
con scatto a molla, che provocano la morte detto “di doppio binario” prevedendo, accanto
quasi sempre istantanea del piccolo passerifor- alle ipotesi contravvenzionali previste dalla
me attratto dalle camole od altri insetti. legge n. 157/92, le fattispecie di reato-delitto
Il contesto sociale di queste valli ha da sempre sopra citate.
tollerato le forme di caccia illegale e non è raro La crescente sensibilità dimostrata nei con-
osservare escursionisti, famiglie e cacciatori fronti degli animali, non più considerati come
tutti insieme a percorrere lo stesso sentiero, res ma come esseri senzienti e capaci di espri-
senza alcun allarmismo. mere emozioni, ha allargato il campo
Il contrasto al fenomeno appena descritto e applicativo dell’art. 544-ter del c.p. (maltratta-
del “bracconaggio” in generale, per garantire la mento animali) anche in ambito di caccia
ormai inderogabile difesa alla biodiversità’, ha illegale. In più di un’occasione, infatti, i giudici
reso necessario un livello di protezione più ele- di merito ne hanno ritenuto la colpevolezza di
vato anche tenuto conto dell’esiguità delle taluno per l’utilizzo di trappole, a causa della
sanzioni previste dalla normativa di rango pri- sofferenza inferta ai piccoli passeriformi,
mario in ambito venatorio e più precisamente lasciati ad agonizzare anche per alcuni giorni
di quelle contenute nella legge n. 157/1992 prima dell’arrivo del bracconiere di turno.
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