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diritto
reato, ai sensi dell’art.380 c.p.p.. E’ consentito il fermo della persona gravemente indiziata del
delitto quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (art. 384
c.p.p.). Sono, altresì, consentite le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive (art.
280 c.p.p.). L’Autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico e si procede d’ufficio.
CASO PARTICOLARE. Una questione particolare assai dibattuta è quella relativa al comporta-
mento tenuto da un appartenente ad un Corpo dello Stato in servizio di sala operativa o di pattu-
glia sul territorio nel caso in cui l’operatore in sala non allerta immediatamente la pattuglia circa
una segnalazione di incendio oppure la pattuglia non interviene tempestivamente. Un certo orien-
tamento giurisprudenziale tenderebbe a riconoscere in questi casi il reato di incendio boschivo
colposo, argomentando sul fatto che l’operatore in sala, o la pattuglia sul territorio, con il loro
comportamento negligente hanno ritardato le operazioni di spegnimento, consentendo alle fiam-
me di propagarsi sul bosco e pertanto hanno concorso con la loro omissione a cagionare l’incen-
dio boschivo. Invece, secondo un recente orientamento, in questi casi non si può configurare l’i-
potesi di incendio boschivo colposo in capo al personale di cui sopra, in quanto l’evento-reato
(l’incendio boschivo) si è già consumato quando l’agente, o la pattuglia, riceve la segnalazione e
quindi manca del tutto il nesso causale tra l’azione o l’omissione dell’agente ed il verificarsi del
fatto criminoso. Pertanto, in simili casi si dovrebbe applicare l’art. 328 c.p. (omissione di atti
d’ufficio).
ALTRE FATTISPECIE SANZIONATORIE. Trattando di illeciti in materia di incendi boschivi
necesseriamente occorre fare riferimento anche alle seguenti fonti normative contenenti altrettan-
te fattispecie sanzionatorie:
1) Legge forestale (R.D. n.3267/1923) ed il suo regolamento (R.D. n.1126/1926), contenente
norme sulle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.). Tali P.M.P.F., la cui emana-
zione è di competenza delle Regioni, vietano di accendere fuochi all’aperto nei boschi od a
distanza inferiore a 100 metri, mentre in periodi prestabiliti provincia per provincia è vietato
accendere fuochi a distanza minore di 200 metri. La relativa violazione è punita con una sanzione
amministrativa che varia da un minimo di £.100.000 ad un massimo di £. 1.000.000, con un obla-
zione pari al doppio del minimo.
2) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n.773/1931). In particolare l’art. 59 vieta
di dar fuoco nei campi e nei boschi fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti
locali e a una distanza inferiore a quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato
di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di
100 metri dalle case, dai boschi, dalle piantaggioni e dalle siepi. Le violazioni previste da questo
articolo, depenalizzate ai sensi dell’art.17 bis del T.U.L.P.S., inserito dall’art.3 del D.Lgs.
n.480/1994, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.
1.000.000 a £. 6.000.000.
3) Legge n.47/1975 contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi boschivi.
In particolare gli artt. 9, 10 e 11. Le relative sanzioni sono state depenalizzate dalle legge
n.689/1981. Tuttavia, l’intera legge n.47/1975 è oggetto di esplicita abrogazione ad opera del pro-
getto di legge sugli incendi boschivi in corso di approvazione da parte del Parlamento (A.S.
n.580-B). Anche quest’ultimo progetto di legge contiene all’art. 10 alcuni divieti e relative san-
zioni amministrative. Tali divieti saranno commentati su queste pagine appena la legge verrà pub-
blicata sulla G.U..
TUTELA DELLE ACQUE. È stato finalmente pubblicato sulla G.U. del 18/9/2000 il decreto
legislativo n. 258/2000, contenente alcune disposizioni correttive ed integrative del decreto legi-
slativo n.152/1999, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Di estrema importanza è
l’articolo relativo alla competenza. Tale articolo 22 inserisce all’art.56 del d.lgs. n.152/1999 il
seguente comma: “Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, alla
sorveglianza e all’accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di
tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale
dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale”.
Si rammenta che nel supplemento alla G.U. del 20/10/2000 è stato ripubblicato il testo del pre-
sente decreto corredato delle relative note ed armonizzato con le norme originarie del d.lgs.
n.152/1999.
VITIVINICOLO. D.Lgs. n.260/2000 su G.U. n.221/2000, contenente disposizioni sanzionatorie
relativamente all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Sono previste 10 differenti
ipotesi di violazioni in materia di vinificazione e distillazione e 4 in materia di potenziale vitivini-
colo.
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