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calde della giornata, i focolai vengono accesi proprio nei punti di più difficile accesso per i mezzi
di soccorso o in zone dove è più facile il propagarsi delle fiamme. Oppure, ancora, sempre secon-
do un preventivo ed intenzionale disegno criminoso, vengono sabotate preventivamente le even-
tuali bocchette antincendio o sbarrate con grossi ostacoli le strade forestali o cosparso con chiodi
le piste tagliafuoco che i mezzi di soccorso dovranno percorrere per raggiungere il fronte del
fuoco. Altro elemento importante per valutare la presenza del dolo e la sua intensità è la contem-
poranea accensione di più focolai nella stessa zona boschiva oppure ancora quando sono notorie e
molteplici le forme di protesta avverso alcuni vincoli ambientali imposti alla popolazione locale.
Ovviamente, nessun dubbio sussiste circa la dolosità dell’incendio, qualora la pattuglia di polizia
forestale giunta sul posto rinviene uno dei tanti mezzi idonei ad innescare un incendio. Ai fini
della prova del dolo è importante che la polizia giudiziaria sequestri ogni mezzo (rinvenuto) uti-
lizzato per l’incendio, verbalizzi le possibili testimonianze di chi ha assistito all’evento, scopra il
movente e compia ovviamente tutti gli atti di indagine che si rendono necessari nei singoli casi
concreti (interrogatori, perquisizioni, ispezioni,...).
Il reato, invece, è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento (l’incendio boschivo), anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L’incendio boschivo colposo
può essere di natura commissiva (ad esempio il mozzicone di sigaretta accesa gettato nel bosco
da un escursionista, il contadino che brucia le stoppie nelle vicinanze di un bosco) o di natura
omissiva (ad esempio l’ente gestore di un bosco che non predispone tutte quelle misure preventi-
ve, come la pulizia del sottobosco e la creazione di piste tagliafuoco, previste dai Piani regionali
per l’antincendio boschivo o il proprietario di un fondo che deposita materiale infiammabile
senza protezione nelle adiacenze di un bosco). Per accertare la sussistenza del reato di incendio
boschivo colposo, oltre a raccogliere sommarie informazioni sull’evento nonchè compiere tutti
gli atti di indagine che si rendono necessari, è sufficiente accertare la vastità, diffusibilità e diffi-
coltà di estinzione del fuoco. Non occorre necessariamente stabilire anche che vi sia stato perico-
lo per la pubblica incolumità, in quanto tale pericolo è presunto iuris et de iure.
Giova, infine, ricordare che l’accensione dolosa di un fuoco al fine di incendio boschivo, non
esclude, comunque, la responsabilità di chi renda possibile con la sua condotta colposa il diffon-
dersi del fuoco che divampi in incendio.
COLPA COSCIENTE E DOLO EVENTUALE. Di notevole interesse pratico è la distinzione
tra il dolo e la colpa nel reato di incendio boschivo nelle ipotesi che si trovano al confine tra i due
tipi di responsabilità penale. E’ il caso della colpa cosciente e del dolo eventuale.
Tizio vuole bruciare solo delle stoppie che però si trovano dentro il bosco. Tizio si rappresenta
l’eventualità che il bosco stesso possa prendere fuoco, ma, pur non volendo cagionare un incen-
dio boschivo, accetta ugualmente il rischio perchè confida nelle sue possibilità di controllare il
fuoco. Tizio perde il controllo delle fiamme sulle stoppie che si propagano su tutto il bosco. Tizio
ha pertanto commesso il reato di incendio boschivo. Il reato in questo caso è colposo (colpa
cosciente, nel senso che, l’incendio, pur previsto, non è voluto dall’autore).
Caio vuole bruciare per ritorsione la villa di Sempronio che si trova all’interno di un bosco. Caio
si rappresenta la possibilità che dalla sua azione possa bruciare anche il bosco intorno. Accetta lo
stesso tale rischio pur di bruciare la villa. La villa brucia con tutto il bosco. Caio risponderà
penalmente anche di incendio boschivo doloso (dolo eventuale, dove l’attributo di “eventuale”
non concerne il dolo, che deve sussistere, ma il risultato possibile - “eventuale” appunto - cui il
dolo si riferisce). Il fondamento dell’imputazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi nel-
l’accettazione del rischio. Quando l’autore ha accettato la possibilità dell’incendio boschivo, sia
pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare ch’esso è
voluto. Se viceversa l’autore ha escluso tale possibilità, confidando di poterla senz’altro evitare,
ricorre allora la diversa figura della colpa cosciente, caratterizzata bensì dalla previsione dell’in-
cendio boschivo, ma sul presupposto (tipico della colpa) che questo non sia stato voluto nè accet-
tato per l’ipotesi della sua verificazione. Il problema è tuttavia quello di stabilire in che cosa si
identifichi l’accettazione (e il rifiuto) del rischio. A tale proposito occorre rilevare che nel dolo
l’incendio boschivo previsto è l’evento possibile in concreto, e cioè l’evento che l’autore si rap-
presenta come conseguenza, sia pure improbabile, della sua condotta. Nella colpa, invece, l’in-
cendio boschivo è per l’appunto quello che l’autore esclude e quindi non vuole.
Come si evince dagli esempi riportati, individuare con esattezza l’elemento soggettivo del reato è
di estrema importanza perchè comporta conseguenze notevoli, avuto riguardo al capo di imputa-
zione da contestare ed alla pena da applicare.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. L’art. 423 bis, oltre a distinguere il delitto di incendio
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