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diritto
boschivo in doloso e colposo, contempla anche due ipotesi di circostanze aggravanti del reato.
Pertanto, le pene sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e per-
sistente all’ambiente. Questa aggravante si applica, per esempio, se nell’incendio boschivo sono
stati inceneriti degli alberi monumentali, se la superficie boschiva bruciata è stata di vaste dimen-
sioni oppure se è stata rinvenuta una grossa quantità di fauna selvatica morta.
L’altra circostanza aggravante, contemplata dal terzo comma dell’art. 423 bis, prevede che le
pene sono aumentate se dall’incendio deriva un pericolo imminente e concreto per gli edifici o un
danno ambientale sulle aree naturali protette come i parchi nazionali e regionali, le riserve statali
e regionali, le oasi e i siti d’importanza comunitaria. Tale comma, però, non specifica di quanto
sono aumentate le pene rispetto a quelle edittali, lasciando così un vuoto nell’esatta applicazione
della pena.
TENTATIVO DI REATO. In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di
fuoco e quello di incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabil-
mente, in vaste proporzioni (almeno mezzo ettaro, ma anche meno) con le fiamme divoratrici che
si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità pubblica o comun-
que da creare un danno ambientale. Ne deriva che non ogni fuoco è di per sè, ab origine, qualifi-
cabile come incendio boschivo. Ne consegue che un fuoco che venga domato sul nascere o quan-
do non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette, può dar luogo, se poteva progredire o
diffondersi, al reato tentato di incendio boschivo, configurabile, però, solo per l’ipotesi dolosa.
Ossia, nella sola ipotesi dolosa, la mera accensione del fuoco, posta in essere allo scopo di provo-
care un incendio boschivo, ha rilievo ai fini della configurabilità del tentativo di reato. Pertanto,
ai sensi dell’art. 56 c.p., “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un
reato (nel caso in questione, quello di incendio boschivo), risponde di reato tentato se l’azione
non si compie o l’evento non si verifica”.
DESISTENZA E RECESSO. Se l’ipotetico incendiario volontariamente desiste dall’azione di
bruciare il bosco, soggiage soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituisco-
no per sè un reato diverso (Desistenza volontaria). Se, invece, volontariamente impedisce l’even-
to, soggiage alla pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo alla metà (Recesso attivo).
La desistenza volontaria consiste nell’interrompere l’azione intrapresa (o nel compiere l’attività
doverosa, se si tratta di omissione) prima che questa sia interamente realizzata nei suoi estremi
tipici. Ad esempio, Tizio rinuncia a gettare il fiammifero sul soprassuolo boschivo da lui cosparso
di benzina. Il recesso attivo, invece, implica che la condotta sia stata compiutamente realizzata e
l’autore impedisca il verificarsi dell’evento. Esempio: Caio getta i fiammiferi sugli alberi da lui
cosparsi di benzina, ma poi si pente e si adopera con successo per spegnere le fiamme. La distin-
zione tra desistenza e recesso non appare tuttavia sempre chiara, avuto riguardo alle molteplici
modalità con cui la consumazione del reato di incendio boschivo può venire interrotta.
Comunque, sia la desistenza che il recesso presuppongono la volontarietà dell’atteggiamento
tenuto. Tale coefficente, da non confondersi con la spontaneità, non implica che il potenziale
incendiario si sia determinato per reali motivi di pentimento, ma solo ch’egli abbia desistito o
receduto in assenza di motivi cogenti. Così, non potrebbe ritenersi volontaria la desistenza di chi
rinuncia a dar fuoco al bosco perchè disturbato dal sopraggiungere di una pattuglia di forestali, nè
volontario il recesso di chi spegne le fiamme dopo aver scorto un inopinato testimone oculare
della sua condotta.
CONCORSO DI PERSONE. Il reato di incendio boschivo - sia doloso che colposo, semplice o
aggravato, tentato o consumato - può risultare anche dalla collaborazione di più persone.
Si tratta di un fenomeno che, dal punto di vista criminologico, assume una rilevanza pratica sem-
pre maggiore. Infatti, gli incendi boschivi più gravi (per estensione, danno ambientale e pericolo
alla incolumità pubblica) esigono normalmente apporti diversificati. In ogni caso, l’opportunità
per più persone di unire le forze e dividere i compiti facilita, sia sul terreno operativo che sul
piano psicologico, la realizzazione dell’incendio boschivo. Fortunatamente questa eventualità è
stata prevista dall’ordinamento. Così, ai sensi dell’art. 110 c.p., “quando più persone concorrono
nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiage alla pena per questo stabilita”, salve le disposi-
zioni previste dagli articoli da 111 a 119 c.p., a cui si rinvia per brevità di spazio. Sul piano della
tipicità, la fattispecie plurisoggettiva eventuale (concorso di persone nell’incendio boschivo)
postula i seguenti requisiti: a) pluralità di soggetti (“quando più persone....”); b) la realizzazione
di un incendio boschivo alla stregua di una fattispecie monosoggettiva (“.... medesimo reato ...”);
c) un contributo obiettivamente rilevante, materiale o morale, come apporto concorsuale da parte
dell’incendiario compartecipe (“.... concorrono ....”).
ISTITUTI PROCEDURALI. In caso di incendio boschivo l’arresto è obbligatorio in flagranza di
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