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diritto
                                                 DALLA GAZZETTA UFFICIALE



                         Rassegna giuridico-legislativa di interesse ambientale




                                                 a cura di Alessandro Cerofolini

                                       BREVI NOTE SUL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO
                        PREMESSA. Il decreto legge n.220/2000, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il
                        nuovo reato di incendio boschivo, è stato recentemente convertito in legge (la n.275/2000 pubbli-
                        cata sulla G.U. n.235 del 7/10/2000). Tale decreto legge ha anticipato, tramite “stralcio”, un arti-
                        colo del progetto di legge contenente le norme quadro sugli incendi boschivi (A.S. n.580-B).
                        Quest’ultimo progetto di legge deve essere ancora approvato definitivamente. Comunque, tanto la
                        legge n.275/2000 che il progetto di legge contemplano il medesimo reato: l’art.423 bis del codice
                        penale.
                        LA FATTISPECIE PENALE. Chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e
                        foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da
                        4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è cagionato per colpa la pena prevista è la reclusione da 1 a 5
                        anni. E’ inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, este-
                        so e persistente all’ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall’incendio deriva un pericolo
                        per edifici o un danno sulle aree protette. Questo in sintesi il reato di incendio boschivo, conside-
                        rato delitto contro l’incolumità pubblica, collocato nel codice penale nell’ambito dei delitti di
                        comune pericolo mediante violenza, tra il reato di strage (il delitto più grave previsto dall’ordina-
                        mento giuridico) ed il reato di inondazione, frana o valanga.
                        Dall’esame del testo normativo si coglie innanzi tutto il curioso aspetto che per il legislatore selve
                        e foreste siano dei beni ambientali differenti, anzichè costituire due terminologie diverse per indi-
                        care lo stesso bene. Infatti, la parola selva è il termine arcaico e desueto del moderno ed attuale
                        foresta. In realtà indicano la stessa cosa.
                        Ancora. E’ del tutto assente la definizione giuridica di bosco. Tale lacuna comporterà per gli ope-
                        ratori di polizia e magistrati alcuni problemi di ordine pratico. Mancando, infatti, il concetto giu-
                        ridico di bosco, o un richiamo della norma di legge al concetto scientifico di bosco, risulterà a
                        volte difficile delimitare l’applicazione del reato di incendio boschivo a talune fattispecie. Ossia,
                        il bruciamento di roghi o di macchia si può considerare incendio boschivo? Le fiamme appiccate
                        su qualche albero costituiscono un incendio boschivo o un semplice incendio? Quando un incen-
                        dio si può considerare penalmente boschivo se non si conosce la definizione giuridica di bosco?
                        Nella maggioranza dei casi pratici sarà semplice capire che si tratterà di un incendio boschivo,
                        ma la realtà delle cose pone sempre innumerevoli fattispecie diverse, spesso ai limiti di quelle
                        codificate e pertanto di difficile applicazione. Certamente non aiuterà a fare chiarezza la defini-
                        zione di incendio boschivo data dall’art.2 del progetto di legge suindicato. Infatti, ai sensi del
                        suddetto art.2, “per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree
                        boscate, cespugliate o arborate, ...., oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette
                        aree”. A parte la solita mancanza di definizione di bosco, e l’ovvietà che per incendio “si intende
                        un fuoco con suscettibilità a espandersi”, appare singolare considerare incendio boschivo anche
                        quello che insiste “su aree cespugliate o sui terreni incolti o sui pascoli”.
                        Comunque, al di là di queste problematiche, che saranno sicuramente risolte dalla giurisprudenza,
                        questo nuovo reato fornisce adeguati strumenti giuridici agli organi di polizia giudiziaria impe-
                        gnati a reprimere le attività delittuose di incendiari ed eco-criminali.
                        DOLO E COLPA. Analizzando la norma di legge, si evince che il legislatore ha previsto il reato
                        di incendio boschivo sia doloso che colposo.
                        Il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso (l’incendio
                        boschivo), che è il risultato dell’azione od omissione e da cui l’art.423 bis c.p. fa dipendere l’esi-
                        stenza del delitto, è dall’autore (incendiario) preveduto e voluto come conseguenza della propria
                        azione od omissione. Esempio classico è il caso di chi intenzionalmente, con la propria azione,
                        accende dei fuochi in un’area boschiva utilizzando taniche di benzina e fiammiferi. In generale,
                        l’intensità del dolo si può misurare avendo riguardo ad alcune circostanze del fatto criminoso. Ad
                        esempio, l’incendio viene cagionato proprio nel giorno in cui spira un forte vento e nelle ore più



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