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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             comando del 1° reggimento, ma dovette trasferirsi da Milano a Bergamo, mentre
             alla testa del 2° (Bologna) fu posto il veneto Daniele Zanini, già generale di bri-
             gata della Repubblica romana. Dei vecchi capisquadrone, uno fu posto in riforma
             (Belfort) e due trasferiti (Martinengo al 1° ussari e Parma all’ispezione alle rasse-
             gne): ridotto l’organico a 4 (con sedi a Milano, Brescia, Ferrara e Modena), furono
             confermati Borsotti e Scotti e i posti vacanti furono attribuiti ai due migliori capi-
             tani (Masi e Chizzola). Mutuando la figura dell’ispettore generale della gendarme-
             ria dal decreto consolare francese del 29 marzo 1800, il decreto italiano lo poneva
             alle dipendenze dei ministri della guerra, dell’interno e della giustizia, con obbligo
             di rendiconto, informazione e proposta per le seguenti materie:
                  -  ministro della guerra: 1° tenuta, disciplina, polizia, amministrazione e con-
             tabilità della gendarmeria; 2° informazione relativa a coscritti, requisiti, disertori
             e militari in viaggio e in congedo; 3° proposte di ammissione e avanzamento;
             4° domande di congedo temporaneo e assoluto, trasferimento, ritiro, pensione,
             dimissione,
                  -  ministro dell’interno (incaricato della polizia generale): 1° cambiamenti di
             residenza, trasferimenti e congedi del personale; 2° rassegne dei colonnelli e
             capisquadrone e delle visite dei capitani e tenenti; 3° collocamento delle brigate,
             dei loro punti intermedi di corrispondenza e dei circondari dei reparti e coman-
             di; 4° servizio ordinario e straordinario delle brigate; 5° unione di brigate e
             costituzione di brigate temporanee; 6°, 7° e 8° arresti, traduzioni e scorte a
             denari pubblici e carriaggi nazionali; 9° vigilanza sui mendicanti, vagabondi,
             sconosciuti e stranieri e su tutto ciò che potrebbe compromettere la tranquillità
             dello stato e la sicurezza delle persone e delle proprietà;
                  -  ministro della giustizia: servizio di polizia giudiziaria commesso ai capitani
             e tenenti e relative operazioni.
                  L’ispettore presentava ai ministri relazioni e relative proposte per il miglio-
             ramento del servizio, denunciava loro gli abusi che non aveva autorità di repri-
             mere direttamente e trasmetteva un bollettino degli avvenimenti e delle opera-
             zioni dell’ultima decade, nonché riassunti mensili e annuali, compilati sulla base
             dei «ragguagli» e riassunti trasmessi all’ispettore dai colonnelli (a loro volta com-
             pilati in base ai ragguagli e riassunti dei capitani, trasmessi, con osservazioni, dal
             caposquadrone al colonnello).

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