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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
indistintamente girabile sul territorio della Repubblica» per dare la caccia a reni-
tenti e disertori.
Il progetto Polfranceschi fu approvato dal governo con decreto del 13
ottobre: ma già il 5 il ministro aveva autorizzato l’ispettore a scegliere dai depo-
siti del 3° e 4° di linea, dei cacciatori a cavallo e di Forlì tutti gli individui da lui
ritenuti idonei come gendarmi.
c. Contingente complementare, vigili di linea e allievi gendarmi
Il decreto disponeva anzitutto il completamento della gendarmeria con
contingenti determinati dal ministro per ciascun corpo di linea, il quale formava
lo «stato» dei militari in possesso dei requisiti (dai 24 ai 35 anni, alti almeno m.
1.73, capaci di leggere e scrivere, di «militare riuscita» e buona condotta) e lo
trasmetteva all’ispettore, il quale a sua volta lo presentava al ministro con le pro-
prie osservazioni.
Le future vacanze dovevano essere coperte attingendo ad una riserva di
260 vigili a piedi e 51 a cavallo (10 per compagnia scelta e 1 per compagnia ordi-
naria). Requisiti del vigile erano gli stessi stabiliti per il contingente di primo
completamento, salvo l’età inferiore (da 24 a 34 anni) e l’aggiunta della nazio-
nalità italiana. I vigili (scelti e rimpiazzati dal comandante del corpo, dandone
comunicazione all’ispettore) continuavano a far parte della propria compagnia
con il proprio rango, ma con il soldo del grado immediatamente superiore.
Oltre al servizio comune erano specialmente addetti al servizio di polizia in
caserma, secondo un regolamento particolare da emanarsi dal ministro.
L’ispettore sceglieva i nuovi gendarmi dagli «stati» dei vigili trasmessigli dai
corpi, presentandoli poi al ministro per l’approvazione. Ai vigili era riservata
metà dei posti di sottufficiale vacanti.
Requisiti dell’allievo erano la cittadinanza, l’età dai 24 ai 30, la statura,
l’istruzione, la «complessione propria all’arte militare», i buoni costumi, l’equi-
paggiamento completo (e il cavallo bardato per gli allievi montati). Gli aspiranti
dovevano presentarsi al capitano di gendarmeria del proprio dipartimento
muniti dei certificati e attestati comprovanti i requisiti. In caso di vacanze, il
capitano riconosceva i titoli, accertava l’istruzione, la statura e (mediante visita
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