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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             indistintamente girabile sul territorio della Repubblica» per dare la caccia a reni-
             tenti e disertori.
                  Il progetto Polfranceschi fu approvato dal governo con decreto del 13
             ottobre: ma già il 5 il ministro aveva autorizzato l’ispettore a scegliere dai depo-
             siti del 3° e 4° di linea, dei cacciatori a cavallo e di Forlì tutti gli individui da lui
             ritenuti idonei come gendarmi.


             c. Contingente complementare, vigili di linea e allievi gendarmi


                  Il decreto disponeva anzitutto il completamento della gendarmeria con
             contingenti determinati dal ministro per ciascun corpo di linea, il quale formava
             lo «stato» dei militari in possesso dei requisiti (dai 24 ai 35 anni, alti almeno m.
             1.73, capaci di leggere e scrivere, di «militare riuscita» e buona condotta) e lo
             trasmetteva all’ispettore, il quale a sua volta lo presentava al ministro con le pro-
             prie osservazioni.
                  Le future vacanze dovevano essere coperte attingendo ad una riserva di
             260 vigili a piedi e 51 a cavallo (10 per compagnia scelta e 1 per compagnia ordi-
             naria). Requisiti del vigile erano gli stessi stabiliti per il contingente di primo
             completamento, salvo l’età inferiore (da 24 a 34 anni) e l’aggiunta della nazio-
             nalità italiana. I vigili (scelti e rimpiazzati dal comandante del corpo, dandone
             comunicazione all’ispettore) continuavano a far parte della propria compagnia
             con  il  proprio  rango,  ma  con  il  soldo  del  grado  immediatamente  superiore.
             Oltre al servizio comune erano specialmente addetti al servizio di polizia in
             caserma,  secondo  un  regolamento  particolare  da  emanarsi  dal  ministro.
             L’ispettore  sceglieva  i  nuovi  gendarmi  dagli  «stati»  dei  vigili  trasmessigli  dai
             corpi, presentandoli poi al ministro per l’approvazione. Ai vigili era riservata
             metà dei posti di sottufficiale vacanti.
                  Requisiti  dell’allievo  erano  la  cittadinanza,  l’età  dai  24  ai  30,  la  statura,
             l’istruzione, la «complessione propria all’arte militare», i buoni costumi, l’equi-
             paggiamento completo (e il cavallo bardato per gli allievi montati). Gli aspiranti
             dovevano  presentarsi  al  capitano  di  gendarmeria  del  proprio  dipartimento
             muniti dei certificati e attestati comprovanti i requisiti. In caso di vacanze, il
             capitano riconosceva i titoli, accertava l’istruzione, la statura e (mediante visita

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