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aree naturali protette


                                                              I diritti di servitù
                                                                 I diritti di servitù trovano il loro fondamento nella le-
                                                              gislazione e nel diritto tedesco vigente nella Valcanale
                                                              fin dai tempi dell’Episcopato di Bamberga.
                                                                 I medesimi consistono, in analogia a quanto accade-
                                                              va nelle altre regioni contermini e nello stesso periodo
                                                              storico, nell’uso comune del territorio.
                                                                 L’elemento di fondamentale distinzione tra l’espe-
                                                              rienza di questa zona e le altre citate consiste nel fatto
                                                              che, mentre altrove l’evoluzione storica e giuridica ha
                                                              comportato la loro scomparsa, in tutta la vasta proprietà
                                                              del Fondo Edifici di Culto, invece, essi vigono tuttora e
         Archivio CFS                                         sebbene abbiano perduto ormai quasi completamente la
                                                              loro valenza economica, ad esclusione del prelievo di le-

                                                              mati dalla popolazione locale. La spiegazione è piutto-
          Tarvisio - Battuta di caccia al camoscio sul Monte Cacciatore - Autunno 1936.  gname, essi sono ancora assolutamente sentiti e recla-
                                                              sto semplice: la popolazione della Valcanale non è mai
          quistare il territorio a mezzo del Fondo di Religione del-  stata proprietaria dei terreni sui quali, oggi come in pas-
          la Carinzia, rappresentato allora dal Ministero Austria-  sato, vive e lavora. Gli stessi sono sempre stati di pro-
          co dell’Agricoltura e di affidarne la gestione a propri tec-  prietà di un unico soggetto estraneo alla comunità
          nici forestali.                                     locale e l’esercizio dei diritti cennati ha consenti-
             Con la fine della prima guerra mondiale, in base al  to agli abitanti di poter disporre del territorio che
          trattato di pace sottoscritto nell’anno 1919 a San Ger-  avrebbero voluto come proprio. Se tale particola-
          mano tra l’Austria e le Potenze Occidentali, il compren-  re natura e regime giuridico hanno comportato il
          sorio della Foresta fu attribuito all’Italia ed entrò a fare  permanere di istituti altrove obsoleti e superati, co-
          parte integrante del Regno. A questo punto fu incorpo-  stituendo di fatto un sostanziale aggravio nella gestio-
          rato nel demanio dello Stato Italiano e la sua ammini-  ne della proprietà, qui hanno avuto il grande pregio di
          strazione fu affidata al Real Corpo delle Foreste, sotto la  conservare indiviso e quindi intatto questo “piccolo para-
          diretta vigilanza dell’allora Ministero di Grazia e Giu-  diso” così importante dal punto di vista naturalistico, an-
          stizia e dei Culti.                                 ticipando di gran lunga le battaglie degli ambientalisti
             In seguito ai Trattati Lateranensi, con la legge 27 mag-  per la conservazione del territorio. Sebbene tutto questo
          gio 1929, n. 848, venne disposto l’inventario nazionale  sia stato guidato da una tradizione socio-giuridica loca-
          dei beni degli Enti Ecclesiastici dei Fondi di Religione  le “extra ordinem”, gran parte del merito va comunque
          relativi ai territori annessi all’Italia e deciso che tutti que-  al Corpo Forestale dello Stato, che anche nei momenti di
          sti dovessero essere riuniti in un unico patrimonio. Tale  difficoltà operativa e strutturale e quindi di minore visi-
          enunciazione di principio ha trovato però concreta e de-  bilità, ha garantito che non andassero perdute le consue-
          finitiva attuazione soltanto a seguito del nuovo Accordo  tudini e le tradizioni di questo territorio, mantenendo un
          del 15 novembre 1984 tra lo Stato e la Santa Sede con il  perfetto equilibrio tra Uomo e Ambiente. Grande fu inol-
          quale è stato istituito il Fondo Edifici di Culto, Ente au-
          tonomo dotato di una propria personalità giuridica ed am-
          ministrato dal Ministero dell’Interno che, per gli effetti
          della Legge 20 maggio 1985, n. 222, è diventato il nuo-
          vo proprietario della Foresta.
             Chiariti i termini ordinamentali della proprietà, è ap-
          parsa però subito evidente la imprescindibile necessità
          di individuare una specifica struttura che, per prepara-
          zione professionale, attitudini operative e tradizione cul-
          turale, assicurasse non solo la più razionale e conveniente
          tutela e conservazione di questo patrimonio forestale, ma
          ne garantisse anche l’ampliamento e la valorizzazione
          economico- patrimoniale.
             Nell’anno 1932 fu siglata tra i competenti Dicasteri
          una specifica convenzione che affidò all’Azienda di Sta-
          to per le Foreste Demaniali la gestione della Foresta.
             La convenzione è stata di seguito sempre rinnovata
          ed ancora oggi il Corpo Forestale dello Stato la esercita
          attraverso un apposito Ufficio di  Amministrazione che
          trova sede a Tarvisio in un prestigioso e storico palazzo                                              Archivio CFS
          costruito intorno al 1500 per conto del Vescovado di
          Bamberga.                                           Facciata del Palazzo dell’Amministrazione Forestale.


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