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Il ruolo del traffico veicolare per la qualità dell’aria nelle aree metropolitane italiane
naliera non deve superare i 50 µg/m più di 35 volte in un anno.
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2 Per quanto riguarda la selezione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria delle
FOCUS
aree urbane riportate si veda: N. Di Carlo, F. Moricci, C. Mastrofrancesco “L’inquinamento
atmosferico nei principali agglomerati italiani” in “Rapporto APAT sulla qualità dell’ambien-
te urbano”– 2006. http://www.areeurbane.apat.it
3 Non è stato possibile verificare sulla fonte se le stazioni, di cui sono stati riportati i dati, sia-
no comprese nel set di centraline di monitoraggio considerate (vedi nota 2).
Per Parma e Modena il dato riportato è incompleto poiché, per tali città, non è stato possi-
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bile recuperare i dati di superamento di PM 10 di tutte le stazioni di monitoraggio considerate
(vedi nota 2).
5 Il set di stazioni di monitoraggio di Milano ha subito modifiche rispetto a quanto riportato
in N. Di Carlo, F. Moricci, C. Mastrofrancesco “L’inquinamento atmosferico nei principali
agglomerati italiani” in “Rapporto APAT sulla qualità dell’ambiente urbano”– 2006.
http://www.areeurbane.apat.it.
I dati di Brescia del 2006 sono provvisori (data dell’ultimo accesso alla fonte www.arpalom-
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bardia.it/qaria/pdf/PM10_2006.pdf: 25/09/2007).
7 Per l’area urbana di Roma una stazione di monitoraggio è stata disattivata nel mese di
Dicembre 2006.
8 Per quanto riguarda l’ozono il Decreto Legislativo n. 183 del 2004 stabilisce che la soglia di
informazione al pubblico è pari a 180 µg/m , l’obiettivo a lungo termine per la protezione
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della salute umana è pari a 120 µg/m , l’obiettivo a lungo termine per la protezione della ve-
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getazione è pari a 6000 µg/m h.
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9 Per ciascuno dei mesi compresi tra Aprile e Settembre, periodo di riferimento per legge per
la valutazione dell’ozono estivo, per ogni giorno in cui si è verificato il superamento della so-
glia di informazione ed entro i primi 15 giorni del mese successivo, le Regioni e le Province
Autonome competenti devono comunicare in “via provvisoria” al MATTM (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) e al Ministero della Salute, per il tramite
dell’APAT, le informazioni concernenti i suddetti superamenti ai sensi dell’art. 9 comma e
del D.Lgs 183/04. Entro il primo ottobre dell'anno successivo, gli Stati membri comunicano
alla Commissione Europea le informazioni in materia di qualità dell'aria relative all’intero an-
no precedente, comprendenti anche i dati di ozono “formulati in via definitiva” ai sensi delle
Decisioni 97/101/CE e 2001/752/CE relative allo scambio reciproco di informazioni sulla
qualità dell’aria tra gli Stati Membri.
Elaborazione ozono estivo 2006 su dati estratti da http://www.sinanet.apat.it.
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11 Elaborazione ozono estivo 2007 su dati estratti da http://www.sinanet.apat.it; dati relativi
ai mesi compresi tra Aprile e Luglio aggiornati al 4/09/2007.
12 Per il biossido di azoto il Decreto Ministeriale n. 60 del 2002 stabilisce che a partire dal 1°
gennaio 2010 la concentrazione media annua non deve superare i 40 µg/m , mentre la con-
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centrazione media oraria non deve superare i 200 µg/m più di 18 volte in un anno.
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Anno
13 Per l’area urbana di Roma 4 stazioni di monitoraggio sono state disattivate nel mese di
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Dicembre 2006.
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