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Innovazione e trasparenza nel processo di certificazione C.I.T.E.S.


               Note



                Attualmente sono 164 gli Stati aderenti alla Convenzione di Washington.
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               2  Secondo il Reg. (CE) 338/97 per “esemplare” si intende qualsiasi pianta o animale, vivo o
               morto delle specie elencate negli Allegati da A a D del regolamento, qualsiasi parte o prodot-
               to che da essi derivi contenuto o meno in altre merci.

               3  I Nuclei Operativi CITES del C.F.S. sono istituiti in tutte le principali dogane italiane ed ef-
               fettuano i controlli sulle operazioni doganali di importazione, esportazione e riesportazione
               di merci CITES.
               4  Per ogni certificato o licenza il richiedente deve provvedere al versamento di un diritto spe-
               ciale di prelievo di € 15,49.
               5  L’art. 3 bis, della L.241/90 modificata dalla L. 15/05 incentiva l’uso della telematica «Per con-
               seguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso
               della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».
               6  Il benchmarking è un metodo di confronto razionale tra organizzazioni finalizzato al raggiun-
               gimento di performances migliori (attraverso la ricerca, l’introduzione e l’apprendimento delle
               best practices).
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                Il Servizio “Domanda di certificazione CITES on line” è operativo dal 23 ottobre 2006 per
               tutti gli operatori commerciali.
               8  L’art.1, comma 1, della L.241/90 modificata dalla L. 15/05 prevede che «L’attività ammini-
               strativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,
               di pubblicità e di trasparenza secondo modalità previste dalla presente legge…».
               9  L’art. 26, comma 1, della L. 241/90 modificata dalla L.15/05 prevede che «…sono pubbli-
               cati secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istru-
               zioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, su-
               gli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione, ovvero nel quale si determi-
               na l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse».
                 L’art. 8, comma 3 della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05 recita «Qualora per il numero
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               dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravo-
               sa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
               di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima».
               11  Il DPR 28.12.2000 n. 445 (art. 50), ha stabilito che la  P.A. doveva realizzare entro il 1 gen-
               naio 2004, sistemi informativi automatizzati per la gestione del protocollo informatico e dei
               procedimenti amministrativi.





               L’autore ringrazia l’Ing. Ugo Mereu, già Dirigente dell’ex-Divisione II - Servizio CITES
          Anno
               Centrale del Corpo forestale dello Stato, per lo spunto iniziale ed i preziosi suggerimenti in
          III
               corso di stesura.
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