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Danni alluvionali in Puglia: non dimentichiamoci della difesa del suolo
di disboscare, tutti i boschi e le terre nude sulle cime e pendici dei mon-
ti fino al limite superiore della zona del castagno.
Ora, è facile intuire che, sia il codice del 1826 che la legge post-uni-
taria del 1877, rimaste in vigore per quasi un secolo e ponendo divieti
di dissodamento e di disboscamento nei terreni in forte pendenza ed in
quelli dislocati oltre il limite superiore della zona del castagno, in Puglia,
per la sua orografia, non certo travagliata, né tanto meno elevata, non
potevano e non hanno avuto una rilevante applicazione.
Infatti, gran parte del territorio pugliese, soprattutto l’altopiano murgia-
no e tarantino, elevandosi fino a quote non molto alte, presenta ben pochi
terreni “appesi” e superfici non rilevanti al di sopra del limite superiore
della zona del castagno. Quindi, la maggior parte del territorio regionale è
rimasta per un lungo periodo privo di protezione legislativa e gravata da
svariati e complessi problemi socio-economici, nonché bellici, ma avendo
una buona vocazione per l’esercizio all’agricoltura, è stata sottoposta, for-
se più di altre regioni, ad intensi disboscamenti e dissodamenti.
Il ministro Castagnola, promuovendo il primo censimento dei bo-
schi italiani, nel 1870, rilevò per la Puglia la presenza di circa 250mila
Ha. L’inventario forestale nazionale, realizzato a 115 anni di distanza,
nel 1985, assomma a quasi 110mila Ha la superficie dei boschi governa-
ti a cedui e a fustaia e a circa 150mila Ha, compreso i macchieti, tutte le
tipologie di superfici forestali e relega la Puglia all’ultimo posto fra le re-
gioni italiane per l’indice di boscosità (7,7%).
Nell’area murgiana, a difesa delle pendici più alte delle province di
Bari e Taranto, dopo che i precitati fenomeni alluvionali vennero ade-
guatamente studiati, lo Stato, già dal 1927, avviò una serie di atti trami-
te i quali si avviarono e conclusero numerosissime opere tese al conso-
lidamento del terreno e a regimare diligentemente il corso delle acque.
Fu grazie alla promulgazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267
(Legge Serpieri) e del suo regolamento (R.D. 16 maggio 1926, n. 1126)
che lo Stato consentì di stabilire ed affrontare gli interventi a carattere
pubblico in materia di sistemazione idraulico-forestale e, prioritaria- 5
mente, lo fece con fondi dei ministeri dell’Agricoltura e Foreste e dei n.
Lavori Pubblici, nonché con la Cassa per il Mezzogiorno, con la legge - II
sulla montagna (25 luglio 1952, n. 991) e con i Piani Verdi n. 1 e 2.
Anno
SILVÆ 251

