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Danni alluvionali in Puglia: non dimentichiamoci della difesa del suolo
Gli eventi idrogeologici più importanti risalgono alla fine del 1600 e
quello del febbraio 1683 è ricordato come il fenomeno più grave di quel
secolo. Citazioni ancora più antiche risalgono ad eventi del 1567, quan-
do per mano dello storico Beatillo ci pervengono notizie di “un gran di-
luvio in Terra di Bari”. Alfieri ricorda eventi gravi nel settembre 1827,
agosto 1833, agosto 1881 come pure ricorda, nel secolo appena trascor-
so, esondazioni del torrente Valenzano ed alluvioni disastrosi del
Lamasinata che straripò nel novembre 1925. Il Picone, ritenuto per Bari
il più pericoloso, esondò producendo immensi danni e vittime nel mar-
zo 1905, settembre 1915 e novembre 1926.
Lo Stato di fronte a queste situazioni non rimase inerte; fin dal 1865
ha adattato il suo ordinamento giuridico-forestale alle esigenze del Paese
e, attraverso i suoi organi, ha pure avviato numerosissime azioni di dife-
sa del suolo, alcune delle quali ben riuscite e altamente funzionanti.
Prima della unificazione dello Stato italiano, in difesa dei boschi, vi-
gevano diverse leggi, in verità non molto diverse tra loro; fra queste, nel
Regno di Napoli, il codice del 21 agosto 1826 di Francesco I è conside-
rato una delle migliori leggi forestali preunitarie (Frassoldati, 1960).
Riguardava sia i boschi degli Enti pubblici che quelli dei privati. Per
questi ultimi si lasciava libertà di utilizzazione, salvo che per il disbosca-
mento ed il dissodamento, assolutamente proibiti nei terreni in forte
pendenza, che, in gergo, allora, venivano chiamati “terre appese”
(Cantelmo, 1983).
Dopo il 1860, sia per la varietà dei criteri contenuti nelle legislazio-
ni preunitarie, sia perché erano considerate troppo gravemente restrit-
tive del diritto di proprietà, si fece sentire subito l’esigenza di una leg-
ge forestale unificatrice ispirata ai prevalenti indirizzi liberistici
(Frassoldati, 1960).
La nuova legge forestale, la prima dello Stato unitario, del 20 giugno
1877, n. 3917, fu il frutto di numerosi compromessi, in sostanza, fu “la
risultante di tendenze fra loro opposte” e, cioè, «la transazione fra colo-
ro che volevano… un’assoluta libertà e coloro i quali credevano dover-
si tenere gran conto del pubblico interesse, che invece richiedeva la
conservazione dei boschi» (Trifone, 1957). Questa legge, in particolare,
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sottoponeva a vincolo forestale, e quindi anche a divieto di dissodare e
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