Page 142 - Silvae MAggio Agosto
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antropocentrica quale regola del mondo, anche se sono stati capaci di
elaborare progressivamente soluzioni meno concentrate sulla primazia
umana. Filosofia e scienza hanno compreso, più rapidamente del diritto,
che anche per gli esseri animali la vita non è solo pura corporeità e che
anch’essi partecipano alla vita sociale, hanno regole, comportamenti
indotti dalle necessità del momento e dai contesti sociali e per questo sono
dotati di un valore proprio. Il riconoscimento giuridico di tale valore non
è però scontato né automatico ed effettivamente il diritto ha a lungo
tenuto un atteggiamento “difensivo” riconducibile alla considerazione
cartesiana degli animali quali “bruti privi di pensiero”, cioè esseri
inferiori che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio
eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive
tipicamente umane. Per questo, lungamente e a tratti ancora oggi, la
produzione normativa in materia è stata spesso concepita quale mezzo
per preservare o realizzare interessi prettamente umani, sostenuti da
ragioni economiche, sanitarie ed anche affettive, ma comunque sempre
legati alla sola prospettiva umana, considerando l’animale un oggetto, un
essere privo di sensibilità e soggettività. Anche il diritto però ha compiuto
nel tempo un importante cammino verso la soggettività animale e la
nostra recente revisione costituzionale si colloca proprio in tale ambito.
Tra i momenti salienti del percorso giuridico italiano in tema di esseri
animali, è opportuno segnalare la Legge n. 473 del 1993 cui si deve una
definizione precisa del reato di “maltrattamento degli animali”, per cui
non esiste più un concetto generico di maltrattamento, ma l’atto che
colpisce l’animale va valutato rispetto agli effetti che produce per quello
specifico animale; ancor più significativa è la Legge n. 189 del 2004,
contenente “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate”, principale riferimento nella definizione dello
status animale, per cui i reati commessi a danno degli animali hanno un
proprio specifico oggetto ed un titolo apposito venendo rubricati quali:
“delitti contro il sentimento per gli animali”. Il nuovo Titolo introduce
fattispecie di notevole interesse, superando l’odiosa distinzione tra
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