Page 142 - Silvae MAggio Agosto
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antropocentrica   quale  regola   del mondo, anche se sono stati capaci di
          elaborare progressivamente soluzioni meno concentrate sulla primazia
          umana. Filosofia e scienza hanno compreso, più rapidamente del diritto,
          che anche per gli esseri animali la vita non è solo pura corporeità e che
          anch’essi  partecipano  alla  vita  sociale,  hanno  regole,  comportamenti
          indotti dalle necessità del momento e dai contesti sociali e per questo sono
          dotati di un valore proprio. Il riconoscimento giuridico di tale valore non
          è  però  scontato  né  automatico  ed  effettivamente  il  diritto  ha  a  lungo
          tenuto  un  atteggiamento  “difensivo”  riconducibile  alla  considerazione
          cartesiana  degli  animali  quali  “bruti  privi  di  pensiero”,  cioè  esseri
          inferiori che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio
          eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive
          tipicamente  umane.  Per  questo,  lungamente  e  a  tratti  ancora  oggi,  la
          produzione normativa in materia è stata spesso concepita quale mezzo
          per  preservare  o  realizzare  interessi  prettamente  umani,  sostenuti  da
          ragioni economiche, sanitarie ed anche affettive, ma comunque sempre
          legati alla sola prospettiva umana, considerando l’animale un oggetto, un
          essere privo di sensibilità e soggettività. Anche il diritto però ha compiuto
          nel  tempo  un  importante  cammino  verso  la  soggettività  animale  e  la
          nostra recente revisione costituzionale si colloca proprio in tale ambito.
          Tra i momenti salienti del percorso giuridico italiano in tema di esseri
          animali, è opportuno segnalare la Legge n. 473 del 1993 cui si deve una
          definizione precisa del reato di “maltrattamento degli animali”, per cui
          non  esiste  più  un  concetto  generico  di  maltrattamento,  ma  l’atto  che
          colpisce l’animale va valutato rispetto agli effetti che produce per quello
          specifico  animale;  ancor  più  significativa  è  la  Legge  n.  189  del  2004,
          contenente  “Disposizioni  concernenti  il  divieto  di  maltrattamento  degli
          animali,  nonché  di  impiego  degli  stessi  in  combattimenti  clandestini  o
          competizioni non autorizzate”, principale riferimento nella definizione dello
          status animale, per cui i reati commessi a danno degli animali hanno un
          proprio specifico oggetto ed un titolo apposito venendo rubricati quali:
          “delitti  contro  il  sentimento  per  gli  animali”.  Il  nuovo  Titolo  introduce
          fattispecie   di   notevole   interesse,  superando   l’odiosa   distinzione   tra



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