Page 144 - Silvae MAggio Agosto
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nuova attenzione ha condotto alla recente revisione costituzionale. Il
novellato articolo 9, anche se nomina gli esseri animali una sola volta, in
realtà li tutela quattro volte perché si occupa in generale degli animali,
dell’ambiente di cui essi fanno innegabilmente parte, della biodiversità
che non potrebbe esistere senza animali ed infine degli ecosistemi di cui
gli esseri animali sono i principali attori.
Insomma, non è possibile tutelare l’ambiente se non ci si occupa anche
degli esseri animali ed è estremamente importante il riferimento agli
animali in quanto tali andando oltre la distinzione tra animali d’affezione
ed altre tipologie di animali.
La revisione costituzionale si riferisce agli animali senza aggiungere
aggettivi, si perde quindi la definizione europea di “esseri senzienti”, ma
si tratta di una perdita più formale che sostanziale considerando che la
“senzietà” non aveva prodotto modifiche reali sul riconoscimento
giuridico degli esseri animali.
La novella in tema di animali recita: “la legge dello Stato disciplina i modi e
le forme di tutela degli animali”.
Molto si è discusso, e si continua a discutere, sulla formulazione della
riforma costituzionale domandandosi se ci si trovi effettivamente dinanzi
ad una riserva di legge, oppure ad un’indicazione di altro tipo.
Ritengo che si tratti di una riserva di legge che presenta non solo una
funzione di garanzia ed un impegno per il Legislatore, ma segna anche
un limite, seppure parziale alla competenza legislativa regionale.
La posizione nella topografia costituzionale, in effetti, ha di per sé un
rilevante significato non solo perché rimette al Legislatore statale una
forte responsabilità di disciplina e coordinamento della materia, ma
soprattutto perché l’istituto della riserva di legge possiede un
connaturato e specifico valore di garanzia e tutela, costituendo lo
strumento fondamentale che protegge i diritti di libertà degli esseri
umani e che oggi, per la prima volta, si rivolge anche agli esseri animali.
Questo “salto di specie” della riserva di legge, costituisce la vera e propria
rivoluzione della revisione, forse anche più di quanto gli stessi
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