Page 144 - Silvae MAggio Agosto
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nuova  attenzione  ha  condotto  alla  recente  revisione  costituzionale.  Il
          novellato articolo 9, anche se nomina gli esseri animali una sola volta, in
          realtà li tutela quattro volte perché si occupa in generale degli animali,
          dell’ambiente di cui essi fanno innegabilmente parte, della biodiversità
          che non potrebbe esistere senza animali ed infine degli ecosistemi di cui
          gli esseri animali sono i principali attori.
          Insomma, non è possibile tutelare l’ambiente se non ci si occupa anche
          degli  esseri  animali  ed  è  estremamente  importante  il  riferimento  agli
          animali in quanto tali andando oltre la distinzione tra animali d’affezione
          ed altre tipologie di animali.
          La  revisione  costituzionale  si  riferisce  agli  animali  senza  aggiungere
          aggettivi, si perde quindi la definizione europea di “esseri senzienti”, ma
          si tratta di una perdita più formale che sostanziale considerando che la
          “senzietà”  non  aveva  prodotto  modifiche  reali  sul  riconoscimento
          giuridico degli esseri animali.
          La novella in tema di animali recita: “la legge dello Stato disciplina i modi e
          le forme di tutela degli animali”.
          Molto si è discusso, e si continua a discutere, sulla formulazione della
          riforma costituzionale domandandosi se ci si trovi effettivamente dinanzi
          ad una riserva di legge, oppure ad un’indicazione di altro tipo.
          Ritengo che si tratti di una riserva di legge che presenta non solo una
          funzione di garanzia ed un impegno per il Legislatore, ma segna anche
          un limite, seppure parziale alla competenza legislativa regionale.
          La posizione nella topografia costituzionale, in effetti, ha di per sé un
          rilevante  significato  non  solo  perché  rimette  al  Legislatore  statale  una
          forte  responsabilità  di  disciplina  e  coordinamento  della  materia,  ma
          soprattutto  perché  l’istituto  della  riserva  di  legge  possiede  un
          connaturato  e  specifico  valore  di  garanzia  e  tutela,  costituendo  lo
          strumento  fondamentale  che  protegge  i  diritti  di  libertà  degli  esseri
          umani e che oggi, per la prima volta, si rivolge anche agli esseri animali.
          Questo “salto di specie” della riserva di legge, costituisce la vera e propria
          rivoluzione   della   revisione,   forse   anche   più   di   quanto   gli   stessi




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