Page 146 - Silvae MAggio Agosto
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La  revisione  dell’articolo  9  pone  quindi  una  nuova  e  precisa
          responsabilità   in   capo   al   Legislatore   verso   gli   esseri   animali   che
          diventano destinatari di uno strumento di garanzia tipicamente umano.
          Il  riconoscimento   della   riserva  di   legge,  d’altronde,   non   si   traduce
          automaticamente in un divieto di intervento per le Regioni, poiché alla
          tutela degli animali deve essere attribuito valore trasversale (così come la
          giurisprudenza  costituzionale  aveva  fatto  a  suo  tempo  per  l’ambiente
          prima del riconoscimento costituzionale) che consente, in caso di inerzia
          legislativa statale, interventi migliorativi da parte delle regioni stesse.
          La  riserva  di  legge  dunque  non  come  limite,  ma  come  sprone  per  la
          realizzazione della miglior tutela possibile in favore degli esseri animali
          nel solco del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
          La riforma costituzionale dell’articolo 9 è datata 2022 e da allora non si
          sono  registrati  interventi  normativi  significativi  in  materia  di  animali,
          azioni  che  però  sono  sempre  più  necessarie  perché  la  revisione
          costituzionale  non  rappresenta  il  punto  di  arrivo,  ma  solo  una  tappa
          dell’empowerment  animale  in  quanto  continua  a  mancare  un  esplicito
          riconoscimento della dignità e soprattutto della soggettività animale. Gli
          esseri animali, infatti, ancorché presenti nel Trattato di Lisbona e nella
          nostra  Costituzione,  sono  per  l’ordinamento  giuridico  delle  “cose”,
          riconducibili alla categoria dei “beni mobili”, privi della titolarità di alcun
          diritto.
          Tale qualificazione giuridica rende gli esseri animali passibili di essere
          oggetto di diritti reali (quali, ad esempio, il diritto di proprietà) ovvero
          oggetto di rapporti negoziali (quali, ad esempio, la compravendita).
          La modifica della Carta costituzionale testimonia un cammino sociale,
          culturale ed anche normativo favorevole alla de-reificazione animale, ma
          il  cammino  non  è ancora  ultimato; il novellato  articolo  9 deve pertanto
          spronare  il  legislatore  verso  l’affermazione  della  soggettività  animale,
          così come verso l’eliminazione dei trattamenti differenziati tra gli stessi
          esseri animali (si pensi ad esempio alla macellazione rituale).
          Solo  proseguendo in maniera virtuosa questo percorso  si potrà conferire




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