Page 162 - Rassegna 2025 numero speciale 2
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I CarabInIerI Del 1945 - l’italia liberata




                  all’articolo 40 veniva nominato un “alto Commissario per le sanzioni contro
             il fascismo”, figura equiparata, per la durata della carica, ai magistrati dell’ordine
             giudiziario di primo grado, assistito a sua volta da uno o più “alti Commissari
             aggiunti”, designati a seconda dei vari ambiti di competenza dell’istituto.
                  Il provvedimento si inserisce in una storia normativa iniziata già nel dicembre
             del 1943, con il regio Decreto-legge n. 29/b, che creò commissioni d’epurazione
             competenti a sospendere temporaneamente gli incarichi degli amministratori pub-
             blici implicati nel fascismo e a valutare le loro eventuali responsabilità. tali com-
             missioni, costituite da magistrati, funzionari ed esponenti terzi, si avvalevano di
             questionari e informazioni raccolte per stabilire l’idoneità o meno dei soggetti a
             proseguire nel servizio pubblico. tuttavia, fu il decreto del luglio 1944 - l’articola-
             zione normativa più organica ed esaustiva sul tema - a unificare e sovrapporre le
             disposizioni precedenti, istituendo appunto l’alto Commissariato e le sue articola-
             zioni decentrate (Delegazioni provinciali) per assicurare l’azione di epurazione del-
             l’intero sistema amministrativo nazionale.
                  nell’impostazione del decreto n. 159, l’alto Commissario aveva il compito di
             dirigere e vigilare sull’operato di tutti gli organi incaricati di applicare le sanzioni con-
             tro i fascisti (art. 41). era sua prerogativa promuovere l’azione penale d’ufficio o su
             segnalazione, svolgere l’istruttoria, deferire i soggetti alle commissioni d’epurazione
             o, nei casi più gravi, all’alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il Fascismo.
             tale disciplina attribuiva all’alto Commissario un ruolo che combinava prerogative
             sia investigativo-accusatorie che direttive, funzione rafforzata dal potere di derogare
             alle norme ordinarie sulla competenza e di agire in casi eccezionali. non a caso l’alto
             Commissariato agiva in qualità di pubblico ministero durante i processi.
                  l’alto Commissariato e le relative commissioni (ministeriali e provinciali)
             operarono su base territoriale, con Delegazioni e Commissioni d’epurazione inse-
             diate presso ministeri ed enti pubblici, e presso le prefetture nelle province.
                  Il sistema normativo, non privo di difetti, consentiva un margine di soggetti-
             vità assai rilevante nella qualificazione dei comportamenti, poiché concetti come
             “faziosità”, “apologia fascista”, “malcostume”,  non  erano  rigidamente definiti,
             lasciando spazio a interpretazioni arbitrarie.
                  Il primo alto Commissariato fu il conte Carlo sforza (dal 13 maggio al 27
             dicembre 1944) e svolse le sue funzioni con l’assistenza di commissari aggiunti; suc-
             cessivamente, dal 4 gennaio 1945, il Consiglio dei ministri riorganizzò l’ufficio affi-
             dando le funzioni di alto Commissario collegialmente a quattro alti Commissari
             aggiunti sotto la presidenza del presidente del Consiglio. tra i commissari aggiunti
             spiccava la figura di mario berlinguer, rappresentante del partito d’azione, che
             ricoprì il ruolo nelle fasi iniziali delle procedure.

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