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I CarabInIerI Del 1945 - l’italia liberata
all’articolo 40 veniva nominato un “alto Commissario per le sanzioni contro
il fascismo”, figura equiparata, per la durata della carica, ai magistrati dell’ordine
giudiziario di primo grado, assistito a sua volta da uno o più “alti Commissari
aggiunti”, designati a seconda dei vari ambiti di competenza dell’istituto.
Il provvedimento si inserisce in una storia normativa iniziata già nel dicembre
del 1943, con il regio Decreto-legge n. 29/b, che creò commissioni d’epurazione
competenti a sospendere temporaneamente gli incarichi degli amministratori pub-
blici implicati nel fascismo e a valutare le loro eventuali responsabilità. tali com-
missioni, costituite da magistrati, funzionari ed esponenti terzi, si avvalevano di
questionari e informazioni raccolte per stabilire l’idoneità o meno dei soggetti a
proseguire nel servizio pubblico. tuttavia, fu il decreto del luglio 1944 - l’articola-
zione normativa più organica ed esaustiva sul tema - a unificare e sovrapporre le
disposizioni precedenti, istituendo appunto l’alto Commissariato e le sue articola-
zioni decentrate (Delegazioni provinciali) per assicurare l’azione di epurazione del-
l’intero sistema amministrativo nazionale.
nell’impostazione del decreto n. 159, l’alto Commissario aveva il compito di
dirigere e vigilare sull’operato di tutti gli organi incaricati di applicare le sanzioni con-
tro i fascisti (art. 41). era sua prerogativa promuovere l’azione penale d’ufficio o su
segnalazione, svolgere l’istruttoria, deferire i soggetti alle commissioni d’epurazione
o, nei casi più gravi, all’alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il Fascismo.
tale disciplina attribuiva all’alto Commissario un ruolo che combinava prerogative
sia investigativo-accusatorie che direttive, funzione rafforzata dal potere di derogare
alle norme ordinarie sulla competenza e di agire in casi eccezionali. non a caso l’alto
Commissariato agiva in qualità di pubblico ministero durante i processi.
l’alto Commissariato e le relative commissioni (ministeriali e provinciali)
operarono su base territoriale, con Delegazioni e Commissioni d’epurazione inse-
diate presso ministeri ed enti pubblici, e presso le prefetture nelle province.
Il sistema normativo, non privo di difetti, consentiva un margine di soggetti-
vità assai rilevante nella qualificazione dei comportamenti, poiché concetti come
“faziosità”, “apologia fascista”, “malcostume”, non erano rigidamente definiti,
lasciando spazio a interpretazioni arbitrarie.
Il primo alto Commissariato fu il conte Carlo sforza (dal 13 maggio al 27
dicembre 1944) e svolse le sue funzioni con l’assistenza di commissari aggiunti; suc-
cessivamente, dal 4 gennaio 1945, il Consiglio dei ministri riorganizzò l’ufficio affi-
dando le funzioni di alto Commissario collegialmente a quattro alti Commissari
aggiunti sotto la presidenza del presidente del Consiglio. tra i commissari aggiunti
spiccava la figura di mario berlinguer, rappresentante del partito d’azione, che
ricoprì il ruolo nelle fasi iniziali delle procedure.
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