Page 295 - Rassegna 2025 numero speciale 1
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               ruoli importanti, ma talvolta distinti anche per rischio, nella Liberazione d’italia.
               così furono stabilite le attribuzioni di partigiano combattente, caduto per la lotta di
               liberazione, mutilato o invalido e, inf ne, di patriota.
                    La norma elencava per alcuni casi dei requisiti specif ci che potevano dare
               corso al riconoscimento in questione.
                    per quanto riguardava quello di partigiano combattente, era conferito nel caso
               di decorati al valore per “attività partigiana” o che fossero stati feriti in combatti-
               mento o in dipendenza dell’attività; in conseguenza dell’appartenenza a formazioni
               resistenza (a nord e a Sud della linea gotica) per almeno 3 mesi e che avessero par-
               tecipato ad almeno 3 azioni di guerra o di sabotaggio. i mesi diventavano 6 per le
               Sap e per l’appartenenza ad un comando o un servizio di comando (si parla espres-
               samente di informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.). il conferimento era ricono-
               sciuto a chi era stato incarcerato, conf nato o inviato in campo di concentramento
               per oltre 3 mesi in conseguenza della cattura per l’attività partigiana. inf ne, era
               riconosciuto tale titolo anche per coloro che avevano “svolto attività od azioni di
               particolare importanza a giudizio delle commissioni” (art. 7).
                    L’attribuzione di “caduto per la lotta di liberazione” invece andava assegnata
               ai caduti in azioni partigiane o deceduti per ferite o malattia contratte “in servizio
               partigiano”; agli assassinati, non solo dai nazisti ma anche dai fascisti perché prigio-
               nieri politici o in qualità di ostaggi o ancora per rappresaglia, nonché ai “prigionieri
               politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere o in campo di concentramento”
               (art. 8). Le stesse casistiche si applicavano ai mutilati o invalidi “per la lotta di libe-
               razione”.
                    inf ne, l’ultimo riconoscimento era quello di patriota per chi, avendo i requi-
               siti per essere riconosciuti in una delle categorie precedenti ma che in ogni caso ave-
               vano “collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione” e che non ave-
               vano raggiunto i 3 mesi di servizio o ancora nel caso in cui avessero prestato “costan-
               te e notevole aiuto alle formazioni partigiane” (art. 10).
                    i requisiti temporali sarebbero stati derogati per i cittadini che avevano presta-
               to servizio in formazioni all’estero.
                    un elemento piuttosto importante, inoltre, risiedeva nel rigore morale che
               era richiesto in capo ai riconoscimenti. Se da una parte si indicava espressamente
               che le qualif che non sarebbero state concesse se l’individuo ne fosse “divenuto
               indegno per la sua condotta morale” (art. 11), dall’altra si precisava che i coman-
               danti delle formazioni partigiane che avessero attestato “falsamente in certif cati,
               tesserini od altri documenti” la partecipazione sarebbe stato punito per “falsità
               ideologica  commessa  dal  pubblico  uf  ciale”  (art.  480  codice penale)  con  una
               pena aumentata.

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