Page 293 - Rassegna 2025 numero speciale 1
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L’aTTRIbUzIone deL RUoLo deI paRTIgIanI neLLa noRMaTIva Coeva
La norma (art. 8) dava la possibilità di esercitare appello contro le decisioni
della commissione per il riconoscimento delle qualif che spettanti. Si poteva dun-
que presentare ricorso ad una commissione di secondo grado, composta da 13 per-
sone. oltre al presidente rappresentato dall’anpi, sedevano 3 uf ciali delle
FFaa, 7 individuati dall’anpi, 1 rappresentante dell’associazione nazionale dei
combattenti e 1 rappresentante dell’associazione nazionale fra mutilati e invalidi
di guerra.
in analogia a quanto detto, era prevista una commissione d’appello per l’esa-
me delle proposte di ricompensa. in questo caso, la commissione era composta da
9 persone, con il presidente e 4 membri scelti tra gli uf ciali delle Forze armate,
mentre i rimanenti 4 erano individuati dall’anpi.
il d. lgs. lgt. 158/1945 permetteva f nalmente di conferire le qualif che di:
patriota combattente, caduto per la lotta di liberazione, mutilato o invalido per la
lotta di liberazione o benemerito della lotta di liberazione.
L’articolo 9 riconosceva le qualif che secondo alcuni parametri. poteva essere
concesso il titolo di patriota combattente chi fosse stato organizzatore di una banda,
insieme ai componenti stabili ed attività della medesima, qualora avessero parteci-
pato in modo ef ettivo “ad azioni di combattimento o di sabotaggio”; ancora colo-
ro che avessero compiuto “atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione”.
il caduto per la lotta di liberazione sarebbe stato conferito a chi avesse svolto le fun-
zioni di combattente o prigioniero politico, o fosse stato ostaggio o vittima di rap-
presaglie, assassinato dai nazisti o dai fascisti. il riconoscimento della qualif ca di
mutilato o invalido per la lotta di liberazione sarebbe stata conferita con gli stessi
riferimenti di cui al titolo di caduto. inf ne, sarebbe stato conosciuto benemerito per
la lotta di liberazione chi avesse svolto con proprio rischio rilevante attività nella
lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, ove non avesse potuto ottene-
re il riconoscimento di patriota combattente.
4. La norma pilastro dell’agosto 1945
con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, furono
emanate le “disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualif che dei partigia-
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ni e l’esame delle proposte di ricompensa” .
Sembra importante segnalare che la relazione di accompagnamento sottoli-
neava come “assolutamente necessario procedere al più presto e con criteri rigorosi
e precisi al riconoscimento uf ciale delle qualif che dei partigiani, per def nire la
posizione giuridica ai f ni della concessione di ricompense, dell’assistenza, delle
11 Si veda la gazzetta uf ciale del regno d’italia 11 settembre 1945, n. 109.
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