Page 294 - Rassegna 2025 numero speciale 1
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i carabinieri del 1945 - La LIbeRazIone




             pensioni, del riconoscimento dei gradi ecc., nonché ad evitare che al buon nome
             di coloro che hanno veramente combattuto nella lotta di liberazione nuocciano
             azioni riprovevoli di elementi indegni o che nulla hanno a che fare con il movi-
             mento  partigiano” .  in sostanza  il  governo parri,  basato sul  comitato  di
                               12
             Liberazione nazionale, intendeva intervenire def nitivamente sulla questione dei
             riconoscimenti e delle attribuzioni a favore dei combattenti per la Libertà.
                  in base al disposto normativo, furono istituite commissioni regionali che ave-
             vano funzioni di primo grado, per accertare e riconoscere le qualif che da attribuire
             ai combattenti per la Libertà (artt. 1-2) . a livello periferico, ogni commissione era
                                                13
             composta da un presidente, individuato dal ministero dell’assistenza post-bellica,
             da 2 membri uf  ciali delle Forze armate e partigiani, 2 membri dall’associazione
             nazionale partigiani d’italia “per ogni formazione dif erenziata inquadrata nell’atti-
             vità” del corpo volontari della Libertà a nord, mentre a Sud della linea gotica,
             due per formazioni dif erenziate dipendenti dal cLn e 2 per quelle indipendenti
             dal cLn.
                  una commissione centrale con funzioni di secondo grado, ubicata a roma,
             sarebbe stata investita dei ricorsi avverso le decisioni di quelle regionali. in questo
             caso, oltre al presidente e 3 membri scelti tra i partigiani, gli altri 3 sarebbero stati
             designati dai 3 ministeri militari.
                  era in capo alle commissioni regionali l’onere di pubblicare gli elenchi dei cit-
             tadini italiani a cui era riconosciuta una delle qualif che previste dal testo normativo
             che, però, sarebbero state def nitivamente attribuite solo “nei riguardi di coloro per
             i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione” (art. 13).
             Questo aspetto è molto importante perché la dif usione al pubblico degli elenchi
             avrebbe consentito un’azione contro coloro i quali avessero ricevuto un riconosci-
             mento che loro non competeva. Si voleva, in buona sostanza, fare di tutto per
             garantire la bontà dei conferimenti, evitando che le qualif che fossero attribuite a
             soggetti indegni o ambigui che non ne avevano titolo.
                  Le commissioni sarebbero state investite anche della valutazione delle “propo-
             ste di ricompensa al valore per i partigiani” (art. 5).
                  Finalmente, si arrivò a stabilire qualif che distinte in grado di attribuire in
             modo chiaro e def nitivo il riconoscimento del paese a coloro che avevano avuto

             12  aldo giovanni ricci (a cura di), verbali del Consiglio dei Ministri. governo parri 21 giugno 1945-
               10 dicembre 1945, roma, presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per l’informazione
               e l’editoria, vol. v, t. 1, 1995, p. 253.
             13  Le commissioni si sarebbero insediate nei capoluoghi di regione (torino, milano, padova, genova,
               bologna, Firenze, ancona, perugia, L’aquila, roma e napoli). un’altra commissione, con sede a
               roma, avrebbe valutato il comportamento dei cittadini italiani che avevano fatto parte di “movi-
               menti partigiani” di altri Stati.

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