Page 291 - Rassegna 2025 numero speciale 1
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                    con  decreto legislativo luogotenenziale 1°  marzo 1945,  n.  110  recante
               “istituzione di un alto commissario per i reduci” . i compiti dell’alto commissa-
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               riato per i reduci, alle dipendenze della presidenza del consiglio dei ministri, preve-
               devano la direzione, vigilanza e coordinamento delle attività degli organi, uf  ci,
               fondazioni, associazioni e i comitati che avevano scopi di assistenza di guerra. per
               svolgere l’attività di assistenza, l’alto commissario si sarebbe servito delle associazio-
               ni  esistenti,  innanzitutto  dell’associazione  nazionale  partigiani  d’italia (anpi),
               nonchè di istituzioni ed enti già in esistenti (art. 5) .
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                    inoltre, l’articolo 3 prevedeva espressamente che l’alto commissario svolgesse
               ulteriori funzioni,  collaborando  con le  autorità  militari  per l’invio  in  congedo,
               ampliando la sfera d’azione per coloro che rientravano dall’estero, sin dal primo
               momento d’ingresso nel paese. Si trattava, secondo il disposto normativo, di un’as-
               sistenza sia  morale,  sia  materiale,  sempre fatti salvi  i  compiti  già  previsti  per  il
               ministero dell’italia occupata e “d’intesa col ministero della guerra”. una funzione
               molto importante poi sarebbe dovuta essere il reinserimento nel mondo del lavoro,
               la formazione e l’aggiornamento professionale e, inf ne, la promozione della costi-
               tuzione di imprese, con particolare riferimento a quelle di carattere cooperativo,
               per consentirne l’inserimento nella società, sia in italia, sia all’estero.
                    La def nizione di reduci di guerra, secondo l’articolo 4, era riconosciuta a
               quattro categorie ben def nite: i militari che avevano partecipato al secondo conf it-
               to mondiale e alle guerre precedenti (non appena in congedo), ai militari internati,
               prigionieri di guerra o rimpatriati (non appena in congedo), ai patrioti (appena ces-
               sata la competenza del ministero dell’italia occupata e di quello della guerra), ai
               militarizzati (al momento del rimpatrio).
                    a f anco dell’alto commissario era stata costituita una giunta con funzioni
               consultive composta dallo stesso commissario per i reduci, dall’alto commissario
               per i prigionieri di guerra, dagli alti commissari aggiunti per i reduci e dai rappresen-
               tanti  di  organi  centrali (ministero  dell’interno,  dell’africa  italiana,  del  tesoro,
               dell’italia  occupata,  delle Forze armate),  e  di  associazioni (un  rappresentante
               dell’opera nazionale per gli invalidi di guerra, dell’associazione nazionale fra muti-
               lati e invalidi di guerra, dell’opera nazionale per i combattenti, dell’opera naziona-
               le per gli orfani di guerra, due rappresentanti dell’associazione nazionale dei com-
               battenti, di cui un reduce dalla prigionia, di uno dell’anpi e inf ne del rappresen-
               tante dell’associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra).

               6  Si veda la gazzetta uf  ciale del regno d’italia 7 aprile 1945, n. 42.
               7  con  decreto luogotenenziale 5  aprile 1945,  n.  224  si  procedette  all’erezione “in  ente  morale
                  dell’associazione nazionale partigiani d’italia (anpi) con sede in roma e approvazione del relativo
                  statuto organico”, in guri 22 maggio 1945, n. 61.

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