Page 129 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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PolitiChe di Prevenzione e ContrASto Al Crimine di genere in itAliA
                                   ed in AlCuni PAeSi euroPei ed extrAuroPei




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               3.8 modifiche al testo unico in materia di misure di prevenzione
                    il legislatore, nella medesima ottica di tutela delle donne e delle vittime di
               violenza domestica, ha operato un intervento di notevole portata, ra=orzando le
               misure di prevenzione. tale azione ha consistito nell’ampliare il numero di sogget-
               ti destinatari delle suddette misure, come delineato dall’art. 4 del decreto legislati-
               vo n. 159/11, estendendo parallelamente il ventaglio delle situazioni indicative di
               pericolosità. in aggiunta, è stata contemplata l’applicazione delle misure di con-
               trollo di cui all’art. 275-bis del codice di procedura penale durante la sorveglianza
               speciale, mediante l’inserimento del comma 3-bis nell’art. 6 del suddetto decreto
               legislativo.
                    ulteriormente, si è dettata una normativa esplicita all’art. 8, comma 5, del
               decreto legislativo n. 159/11, permettendo al tribunale, in relazione alla nuova
               casistica di individui pericolosi, di imporre il divieto di avvicinamento a speciZci
               luoghi frequentati abitualmente dalle persone destinate a ricevere protezione, non-
               ché l’obbligo di mantenere una distanza predeterminata, non inferiore a cinque-
               cento metri, da tali luoghi e individui, nell’ambito della sorveglianza speciale.
                    in  conclusione,  è  stata  introdotta  la possibilità  di  adottare provvedimenti
               d’urgenza per la medesima categoria di individui pericolosi, come stabilito dall’art.
               9 del decreto legislativo n. 159/11. Parallelamente, si è intensiZcato il numero degli
               obblighi informativi a vantaggio della persona o=esa.

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               3.9 ulteriori modifiche
                    la legge 168/2023 ha introdotto altresì rilevanti modiZche di carattere ordi-
               namentale, al Zne di ampliare ulteriormente il riconoscimento delle disposizioni
               codicistiche precedentemente menzionate.
                    nello speciZco, l’articolo 5 della suddetta legge ha contemplato l’inserimento
               di un enunciato aggiuntivo al quarto comma dell’articolo 1 del decreto legislativo
               106/06, concernente l’organizzazione dell’u.cio del pubblico ministero. in tale
               contesto normativo, è stata speciZcata in modo preciso la necessità che i reati di
               «violenza contro le donne e domestica» siano a=rontati da magistrati integrati in
               un contesto organizzativo più ampio.
                    Particolarmente signiZcativa è anche l’aggiunta dell’articolo 13-bis alla legge
               datata 7 luglio 2016, numero 122, il quale stabilisce disposizioni transitorie riguar-
               danti la richiesta di indennizzo conforme alle disposizioni della stessa legge, da pre-
               sentare al Prefetto con competenza territoriale.


               20  giustizia insieme di giuseppe amara.
               21  giustizia insieme di giuseppe amara.

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