Page 127 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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PolitiChe di Prevenzione e ContrASto Al Crimine di genere in itAliA
ed in AlCuni PAeSi euroPei ed extrAuroPei
di riZuto o impossibilità tecnica) è stata poi ripresa nell’articolo 282-ter del codice
di procedura penale (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
o=esa).
in aggiunta, con l’articolo 7 è stata introdotta una norma che, per la prima
volta, prevede una crono-scansione dell’iter di adozione di una misura cautelare. in
particolare, con l’introduzione dell’articolo 362-bis del codice di procedura penale,
si stabilisce che il Pubblico ministero, completate le indagini ritenute necessarie,
valuti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari entro
trenta giorni dall’iscrizione della notizia di reato a carico dell’indagato. nei venti
giorni successivi al deposito della richiesta, il giudice per le indagini preliminari
provvederà su tale istanza.
la necessità di introdurre un termine nel codice di rito più ampio rispetto
alle determinazioni comuni in questo ambito senza apparente rilievo processuale in
caso di violazione (con il controllo a.dato alla Procura generale presso la corte
d’appello e alla Procura generale presso la corte di cassazione), tuttavia, non è
chiara.
È inoltre stato introdotto l’articolo 382-bis del codice di procedura penale
(arresto in agranza di=erita), che consente agli u.ciali di Polizia giudiziaria di
procedere all’arresto dell’indagato per i reati di cui agli articoli 387-bis, 572, 612-bis
del codice Penale anche al di fuori dei casi di agranza, entro le 48 ore successive
alla commissione del fatto, qualora emerga inequivocabilmente l’attribuzione del
reato alla persona o=esa sulla base di documentazione video fotograZca o altra
documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informatici e telematici. si
fa ricorso, quindi, a un istituto già noto all’ordinamento (si veda la normativa di
contrasto alla violenza commessa in occasione o a causa di manifestazioni sportive),
oggetto di ampio dibattito, considerando i contenuti della riserva di giurisdizione
di cui all’articolo 13 della costituzione.
un’altra norma di portata innovativa introdotta dal legislatore è il comma 2-
bis dell’articolo 384-bis del codice di procedura penale (allontanamento d’urgenza
dalla casa familiare dal Pubblico ministero), che introduce un’ipotesi di misura pre-
cautelare di natura non custodiale. in particolare, al di fuori dell’ipotesi di agranza
del reato, il Pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre l’allontana-
mento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente fre-
quentati dalla persona o=esa, per gli indiziati dei delitti di cui agli articoli 387-bis,
572, 612-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, sulla base di
fondati motivi che inducono a ritenere sussistente l’esigenza cautelare di cui alla let-
tera c) dell’articolo 274 del codice di procedura penale.
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