Page 125 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
P. 125

PolitiChe di Prevenzione e ContrASto Al Crimine di genere in itAliA
                                   ed in AlCuni PAeSi euroPei ed extrAuroPei




                    altro aspetto di rilievo riguarda l’implementazione della disciplina di coordi-
               namento tra la cessazione della misura cautelare in caso di condanna con pena con-
               dizionalmente sospesa (ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura
               penale) e le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza, incaricata di valutare
               la necessità di adottare misure preventive previste dal decreto legislativo 159/11. in
               particolare, è stata introdotta una tempistica stringente che impone all’autorità di
               pubblica sicurezza di decidere tempestivamente sulla presentazione della richiesta,
               mentre il tribunale deve pronunciarsi entro dieci giorni, applicando, se del caso,
               una misura preventiva della stessa durata dei corsi di recupero.
                    in relazione all’articolo 15, comma 2, è stato inserito il secondo comma dell’arti-
               colo 18 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. in situa-
               zioni speciZche, si è previsto un sistema di controlli e comunicazioni tra la cancelleria del
               giudice, l’uePe e l’u.cio del pubblico ministero per veriZcare e=ettiva partecipazione
               ai corsi e possibili violazioni che potrebbero determinare la revoca della sospensione.
                    in merito al libro ii del codice penale, va sottolineato che il legislatore ha col-
               mato una lacuna riscontrata nella prassi quotidiana, estendendo l’oggettività della
               violazione delle disposizioni di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
               avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona o=esa (articolo 387-bis) alla vio-
               lazione dell’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile o di
               un provvedimento analogo assunto nel procedimento di separazione personale o di
               cessazione degli e=etti civili del matrimonio. inoltre, sono state modiZcate le san-
               zioni, aumentando il massimo della pena edittale da tre anni a tre anni e sei mesi,
               consentendo così l’adozione di misure cautelari.
                    si  richiama  l’attenzione  sulla  modiZca  dell’articolo 8 (ammonimento  del
               Questore) del decreto-legge 23 novembre 2009 n. 11, convertito in legge 38/09, che
               ha ampliato l’ambito dell’aggravante speciZca e la procedibilità d’u.cio nei delitti
               di cui agli articoli 612-bis e ter del codice penale, estendendoli anche ai casi in cui il
               reato è commesso in danno di una persona diversa da quella tutelata attraverso la
               procedura di ammonimento precedentemente adottata. va notato che tale modiZ-
               ca  ha  altresì  ampliato  l’applicabilità  dell’ammonimento  d’u.cio  del Questore,
               includendo ulteriori fattispecie presupposto.

               3.7 modifiche al Codice di procedura penale
                                                       19
                    le modiZche apportate presentano una molteplicità di novità di notevole
               impatto,  delineando  un quadro  normativo  che  disciplina  istituti processuali  di
               nuova concezione e amplia la portata di quelli già consolidati.


               19  giustizia insieme di giuseppe amara.

                                                                                        123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130