Page 125 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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PolitiChe di Prevenzione e ContrASto Al Crimine di genere in itAliA
ed in AlCuni PAeSi euroPei ed extrAuroPei
altro aspetto di rilievo riguarda l’implementazione della disciplina di coordi-
namento tra la cessazione della misura cautelare in caso di condanna con pena con-
dizionalmente sospesa (ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura
penale) e le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza, incaricata di valutare
la necessità di adottare misure preventive previste dal decreto legislativo 159/11. in
particolare, è stata introdotta una tempistica stringente che impone all’autorità di
pubblica sicurezza di decidere tempestivamente sulla presentazione della richiesta,
mentre il tribunale deve pronunciarsi entro dieci giorni, applicando, se del caso,
una misura preventiva della stessa durata dei corsi di recupero.
in relazione all’articolo 15, comma 2, è stato inserito il secondo comma dell’arti-
colo 18 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. in situa-
zioni speciZche, si è previsto un sistema di controlli e comunicazioni tra la cancelleria del
giudice, l’uePe e l’u.cio del pubblico ministero per veriZcare e=ettiva partecipazione
ai corsi e possibili violazioni che potrebbero determinare la revoca della sospensione.
in merito al libro ii del codice penale, va sottolineato che il legislatore ha col-
mato una lacuna riscontrata nella prassi quotidiana, estendendo l’oggettività della
violazione delle disposizioni di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona o=esa (articolo 387-bis) alla vio-
lazione dell’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile o di
un provvedimento analogo assunto nel procedimento di separazione personale o di
cessazione degli e=etti civili del matrimonio. inoltre, sono state modiZcate le san-
zioni, aumentando il massimo della pena edittale da tre anni a tre anni e sei mesi,
consentendo così l’adozione di misure cautelari.
si richiama l’attenzione sulla modiZca dell’articolo 8 (ammonimento del
Questore) del decreto-legge 23 novembre 2009 n. 11, convertito in legge 38/09, che
ha ampliato l’ambito dell’aggravante speciZca e la procedibilità d’u.cio nei delitti
di cui agli articoli 612-bis e ter del codice penale, estendendoli anche ai casi in cui il
reato è commesso in danno di una persona diversa da quella tutelata attraverso la
procedura di ammonimento precedentemente adottata. va notato che tale modiZ-
ca ha altresì ampliato l’applicabilità dell’ammonimento d’u.cio del Questore,
includendo ulteriori fattispecie presupposto.
3.7 modifiche al Codice di procedura penale
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le modiZche apportate presentano una molteplicità di novità di notevole
impatto, delineando un quadro normativo che disciplina istituti processuali di
nuova concezione e amplia la portata di quelli già consolidati.
19 giustizia insieme di giuseppe amara.
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