Page 120 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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artemisia 3.0. la condizione della donna nei secoli
nel caso degli omicidi perpetrati da partner o ex partner, le vittime di genere
femminile prevalgono con percentuali superiori al 90%, raggiungendo l’88% nel
2021, anno con il più alto numero di donne vittime (69).
Per quanto riguarda l’anno 2023, i dati più recenti (Zno al 15 ottobre) indica-
no 266 omicidi totali, con 94 vittime donne, di cui 77 in ambito familiare o a=etti-
vo. nei delitti commessi da partner o ex partner, le vittime femminili sono 49.
Per quanto concerne il sistema di tutela per le donne vittime di violenza, le
informazioni statistiche dell’istituto nazionale di statistica (istat) del 7 agosto
2023 (relative agli anni 2021 e 2022) forniscono dettagli sulle prestazioni dei centri
antiviolenza, sulle case rifugio e sull’utenza dei centri antiviolenza, oltre a di=on-
dere i dati relativi al numero di pubblica utilità (1522) contro la violenza e lo stal-
king.
3.3 il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la vio-
lenza domestica
in attuazione dell’articolo 5 del decreto legge numero 93 del 2013, il governo
ha emanato piani straordinari mirati a contrastare la violenza perpetrata contro il
genere femminile. la normativa associata al suddetto Piano ha recentemente subito
variazioni, derivanti principalmente dall’articolo 1 comma 149 della legge di bilan-
cio 2022 (legge numero 234/2021). Questa disposizione ha innanzitutto modiZca-
to la denominazione del Piano (del 2015), precedentemente noto come Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, diventando ora il Piano
strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domesti-
ca. di conseguenza, il Piano perde la qualiZca di straordinario trasformandosi in
uno strumento di natura strategica nel trattare la problematica della violenza con-
tro le donne.
le modiZche apportate dalla legge di bilancio interessano vari aspetti, tra cui:
la redazione del Piano è a.data al Presidente del consiglio dei ministri o
all’autorità politica delegata per le pari opportunità (ora non più a carico del
ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale (anziché biennale)
e previa valutazione in sede di conferenza uniZcata (anziché previa intesa);
la costituzione di una cabina di regia interistituzionale e di un osservatorio
sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica, collocati pres-
so il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei
ministri;
l’abolizione dell’obbligo di presentare annualmente al Parlamento una rela-
zione sull’attuazione del Piano da parte del ministro delegato per le pari opportu-
nità.
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