Page 126 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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artemisia 3.0. la condizione della donna nei secoli
innanzitutto, si fa richiamo a determinate disposizioni che, lette unitariamen-
te, manifestano un inequivocabile proposito di ra=orzare il trattamento cautelare
in relazione ai reati di cui all’articolo 387-bis del codice penale (violazione dei prov-
vedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona o=esa) e alle lesioni aggravate dagli articoli 576,
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, dello stesso codice.
in particolare, l’articolo 275, comma 2-bis, del codice di Procedura Penale,
riguardante i criteri di selezione delle misure cautelari, è stato integrato da un perio-
do che estende la deroga alla disciplina escludente l’applicazione della custodia cau-
telare in carcere in presenza di una prognosi di condanna non superiore a tre anni
di reclusione anche ai suddetti reati.
ulteriormente, sempre nell’ottica suddetta, è stato introdotto il comma 3-bis
all’articolo 280 del codice di procedura penale, che esclude l’applicazione dei
commi 1, 2 e 3 in relazione allo stesso elenco di reati (articoli 387-bis e 582, nelle ipo-
tesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale). l’ampiezza di
questa norma risulta evidente, consentendo potenzialmente l’applicazione della
custodia carceraria anche per tipologie di reati precedentemente prive di copertura
cautelare non detentiva o per casi che, almeno astrattamente, potrebbero non
riguardare esclusivamente situazioni di violenza domestica o sulle donne (si consi-
derino, ad esempio, le lesioni aggravate nel contesto di rapporti di parentela senza
convivenza).
ancora, è stato aggiunto un periodo al comma 6 dell’articolo 282-bis del
codice di procedura penale (allontanamento dalla casa familiare), prevedendo la
possibilità di applicare la misura anche a situazioni che, in astratto, non ne consen-
tirebbero l’adozione. al contempo, si sottolinea l’obbligo di utilizzare le modalità
di controllo previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale, come il
braccialetto elettronico, il cui riZuto può comportare l’applicazione congiunta di
misure più severe, con l’imposizione al soggetto sottoposto a cautela del divieto di
avvicinamento, a una distanza inferiore ai 500 metri, dalla casa familiare e da altri
luoghi frequentati dalla persona o=esa (con deroghe per ragioni lavorative).
va evidenziato come tale ampio margine spaziale, unitamente alla previsione
dell’arresto obbligatorio in agranza per violazione dell’articolo 387-bis del codice
penale, con conseguente applicazione delle misure cautelari ora consentite, possa
generare criticità operative e interpretative, specialmente nei comuni di minor
estensione. una formulazione analoga (distanza minima, applicazione obbligato-
ria del braccialetto elettronico, applicazione congiunta di misure più gravi in caso
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