Page 126 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
P. 126

artemisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




                  innanzitutto, si fa richiamo a determinate disposizioni che, lette unitariamen-
             te, manifestano un inequivocabile proposito di ra=orzare il trattamento cautelare
             in relazione ai reati di cui all’articolo 387-bis del codice penale (violazione dei prov-
             vedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai
             luoghi frequentati dalla persona o=esa) e alle lesioni aggravate dagli articoli 576,
             primo  comma,  numeri 2, 5  e 5.1,  e 577, primo  comma,  numero 1,  e  secondo
             comma, dello stesso codice.
                  in particolare, l’articolo 275, comma 2-bis, del codice di Procedura Penale,
             riguardante i criteri di selezione delle misure cautelari, è stato integrato da un perio-
             do che estende la deroga alla disciplina escludente l’applicazione della custodia cau-
             telare in carcere in presenza di una prognosi di condanna non superiore a tre anni
             di reclusione anche ai suddetti reati.
                  ulteriormente, sempre nell’ottica suddetta, è stato introdotto il comma 3-bis
             all’articolo 280  del codice  di procedura penale,  che  esclude  l’applicazione  dei
             commi 1, 2 e 3 in relazione allo stesso elenco di reati (articoli 387-bis e 582, nelle ipo-
             tesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
             primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale). l’ampiezza di
             questa  norma  risulta  evidente,  consentendo potenzialmente  l’applicazione  della
             custodia carceraria anche per tipologie di reati precedentemente prive di copertura
             cautelare  non  detentiva  o per  casi  che,  almeno  astrattamente,  potrebbero  non
             riguardare esclusivamente situazioni di violenza domestica o sulle donne (si consi-
             derino, ad esempio, le lesioni aggravate nel contesto di rapporti di parentela senza
             convivenza).
                  ancora,  è  stato  aggiunto  un periodo  al  comma 6  dell’articolo 282-bis  del
             codice di procedura penale (allontanamento dalla casa familiare), prevedendo la
             possibilità di applicare la misura anche a situazioni che, in astratto, non ne consen-
             tirebbero l’adozione. al contempo, si sottolinea l’obbligo di utilizzare le modalità
             di controllo previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale, come il
             braccialetto elettronico, il cui riZuto può comportare l’applicazione congiunta di
             misure più severe, con l’imposizione al soggetto sottoposto a cautela del divieto di
             avvicinamento, a una distanza inferiore ai 500 metri, dalla casa familiare e da altri
             luoghi frequentati dalla persona o=esa (con deroghe per ragioni lavorative).
                  va evidenziato come tale ampio margine spaziale, unitamente alla previsione
             dell’arresto obbligatorio in  agranza per violazione dell’articolo 387-bis del codice
             penale, con conseguente applicazione delle misure cautelari ora consentite, possa
             generare  criticità  operative  e  interpretative,  specialmente  nei  comuni  di  minor
             estensione. una formulazione analoga (distanza minima, applicazione obbligato-
             ria del braccialetto elettronico, applicazione congiunta di misure più gravi in caso

             124
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131