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VioLenza di genere, Un pUnTo sULLa siTUazione: sTrUmenTi di preVenzione e conTrasTo




                    L’arresto in stato di  agranza di8erita, previsto ora dall’art. 382-bis del codice
               di rito, rappresenta uno strumento indispensabile, attraverso il quale si consente
               l’applicazione della misura precautelare personale dell’arresto dell’autore del reato
               compiuto non oltre il tempo necessario all’identi?cazione e, comunque, entro le
               quarantotto ore dal fatto.
                    Questo strumento è ora utilizzabile laddove si proceda per i reati di:
                      violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del
               divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona o8esa (art. 387-bis c.p.);
                      maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
                      atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
                    risulta  necessario  che,  dalla  documentazione  video  fotogra?ca  o  di  altra
               documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione infor-
               matica o telematica, si riesca, inequivocabilmente ad attribuire ad una persona la
               commissione di uno dei suddetti reati.
                    Su questa scia si inserisce il cosiddetto “braccialetto elettronico”: uno stru-
               mento molto interessante, di monitoraggio della posizione, dunque della libertà di
               movimento, sia dell’autore del reato che della persona o8esa.
                    Tale misura implica, d’altro canto, una compromissione della libertà persona-
               le di quest’ultima costretta ad indossare uno strumento elettronico che inevitabil-
               mente la lega all’autore del reato, in un’in?nita preoccupazione di “non pericolo”,
               cioè che il congegno non suoni mai.
                    Laddove questo strumento digitale si attivasse, interrompendo il cosiddetto
               “silenzio-sicurezza”, ciò starebbe a signi?care solo una cosa: lo scon?namento, da
               parte dell’aggressore, del perimetro legale di distanza concessa.
                    Si potrebbe dunque affermare: un rischio velato di vittimizzazione secon-
               daria.
                    in e8etti, proprio la nuova legge ha disciplinato l’utilizzo di questa modalità
               di controllo, di cui all’art. 275-bis c.p.p., con l’imposizione di tenere una distanza
               de?nita non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luo-
               ghi frequentati dalla persona o8esa.
                    Si aggiunge, sempre sulla linea di indirizzo di coniugare i due strumenti, pre-
               ventivo e repressivo, la possibilità per l’autorità giudiziaria di incidere maggior-
               mente sulla sfera personale dell’autore del reato, disponendo l’applicazione, anche
               congiunta, di una misura più grave, qualora non vi sia il consenso all’applicazione
               del dispositivo elettronico, ovvero, nel caso sia accertata la non fattibilità tecnica,
               l’applicazione di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.
                    Per una completezza maggiore, si riferisce che, in caso di diniego del consenso,
               la durata della misura non può essere inferiore a tre anni, ed è previsto l’obbligo di

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