Page 245 - Rassegna 2025-2
P. 245
VioLenza di genere, Un pUnTo sULLa siTUazione: sTrUmenTi di preVenzione e conTrasTo
ad istanbul la violenza di genere viene de?nita come una concreta violazione
dei diritti umani ed una forma, aggressiva, di discriminazione contro le donne; che,
pertanto, risulta un fenomeno universale che attraversa le frontiere ?siche e cultu-
rali, geogra?che e sociali, religiose ed economiche.
in particolare, è possibile scomporre ulteriormente il tentativo di de?nizione
in questo modo: la violenza si compone di atti, di comportamenti, di azioni com-
missive e omissive, ?siche e verbali, dirette ovvero indirette, fondate sul genere, che
provocano dei danni di diversa natura: ?sici, sessuali e psicologici .
4
ogni ipotesi de?nitoria, comunque, potrebbe correre il rischio di una non
adeguata e meritevole generalizzazione; tuttavia lo studioso deve sforzarsi di rag-
giungere l’obiettivo concreto che consiste nella più precisa e completa conoscenza
del fenomeno, perché solo attraverso un’attenta analisi delle origini, delle cause e
degli e8etti è possibile contrastare e+cacemente la violenza di genere.
Usando il metodo “conosci il tuo avversario”, tanto caro all’arma dei
Carabinieri nel contrasto sia al terrorismo che alla criminalità organizzata, la violen-
za di genere non è di8erente rispetto a questi problemi criminali, anzi il tema, ogget-
to di analisi, è ancor di più complesso e di+cile da a8rontare in quanto a8onda pro-
fondamente le sue matrici nella recondita quotidianità di determinati comporta-
menti che, generalmente nella prassi sociale, potrebbero da alcuni essere indiretta-
mente tollerati se non addirittura, velatamente accettati.
il nemico numero uno è l’ignoranza, e l’assoluta e disprezzabile frase “si è sem-
pre fatto così”, la “società è così”, questa categorizzazione di genere che caratterizza
la società ?n dall’inizio dei tempi, l’esistenza di questi stereotipi di genere rappresen-
tano, senza ombra di dubbio, un ostacolo al pieno sviluppo della società con i prin-
cipi della giustizia e della libertà.
nel merito, l’intervento della direttiva ha introdotto la c.d. condizione di par-
ticolare vulnerabilità, oggi disciplinata dall’art. 90-quater del Codice penale.
Questa particolare condizione si desume, oltre che dall’età e dallo stato di
infermità, soprattutto dalla natura, dal tipo di reato, dalle modalità esecutive e cir-
costanze del fatto per cui si procede; così come da una valutazione delle condizioni
di particolare discriminazione, di violenza economico-psicologica che implicano
un’attenzione diversa a seconda del caso concreto.
Tale dimensione della particolare vulnerabilità non deve essere intesa in senso
“statico”, ma in modo “dinamico”, cioè la particolare vulnerabilità della persona
4 Vedasi r. raucci, S. Sparaco, m. g. Petrillo, C. Lombardi, inganni e potere il gaslighting, Santa maria
Capua Vetere (CE), Edizioni Spartaco, 2024, nel quale si sottolinea, in merito alla pluralità di forme della
violenza, la ra+nata forma di violenza del cosiddetto gaslighting, una forma di manipolazione psicolo-
gica “subdola e dannosa” che mina le fondamenta di ogni rapporto: la ?ducia e i sentimenti delle vittime.
243

