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             o8esa è principalmente dovuta alle condizioni di assoggettamento, paura e confu-
             sione emotiva che, inevitabilmente, inibiscono la libera autodeterminazione della
             vittima di violenza.
                  Se si avvalorasse un’interpretazione statica della particolare vulnerabilità si
             potrebbe correre il rischio di considerare, in via automatica, la persona o8esa inca-
             pace persino di restare la madre/il padre dei propri ?gli subendo, la medesima, un
             ulteriore processo, da questo punto di vista civile, che comporterebbe un’inversio-
             ne dei ruoli processuali di vittima-autore del reato; ma soprattutto, una violazione
             palese del divieto di vittimizzazione secondaria.
                  Tale  preoccupazione  è  stata  espressa  dalla  stessa  Corte  europea  dei  diritti
             dell’uomo nella sentenza i.m. e altri contro italia del 10 novembre 2022, condivi-
             dendo  la  posizione  assunta  dall’indipendente  grEVio,  (group  of  Experts  on
             action against Violence against Women and Domestic Violence), di condanna di
             una certa prassi giudiziaria dei tribunali civili italiani che considera “madri inadatte”
             le vittime di violenza domestica.
                  La vulnerabilità è un concetto giuridico “da non confondere con l’incapacità
             e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza”  e le istituzioni,
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             inclusi i servizi sociali, la rete di protezione locale, devono tenere in considerazione
             il meccanismo “perverso e avvolgente” della violenza di genere.

             3. La normativa nazionale
                  La normativa nazionale attualmente viene de?nita moderna e ra+nata, cerchia-
             mo di fare un’analisi ed un punto di situazione il più possibile coerenti ed e+caci.
                  in primis il decreto legge n. 11 del 2009 introduce per la prima volta all’inter-
             no del codice penale, l’articolo 612-bis c.p., il reato di atti persecutori e, ai sensi
             dell’art. 8, la misura dell’ammonimento del Questore.
                  a questa misura amministrativa di polizia segue, con l’art. 3 del decreto legge
             n. 93 del 2013, la misura dell’ammonimento per violenza domestica; è chiaro l’in-
             tento di coniugare i due strumenti: preventivo e repressivo.
                  Per “ammonimento” si intende un provvedimento di polizia tipico applicato
             dal Questore, nella veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, di natura
             amministrativa, con il quale si ammonisce oralmente, dal latino admonere, cioè
             avvisare, avvertire con autorità, il soggetto nei cui confronti è stato richiesto, invi-
             tandolo a tenere una condotta, un comportamento conforme alla legge.
                  Tale misura, di carattere preventivo può essere applicata d’u+cio, senza che



             5  Vedasi C. Pecorella, donne e violenza. stereotipi culturali e prassi giudiziarie, Torino, giappichelli
               Editore, 2021, il divieto di vittimizzazione secondaria di Paola Di nicola Travaglini, p. 51.

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