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VioLenza di genere, Un pUnTo sULLa siTUazione: sTrUmenTi di preVenzione e conTrasTo
sia presentata querela, ai sensi dell’art. 1 della recente legge n. 168/2023; tale modi-
?ca vige solo laddove si proceda per determinati e speci?ci reati, consumati o tenta-
ti, quali la violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia aggravata (art. 612, comma 2,
c.p.), atti persecutori (art. 612-bis), di8usione illecita di immagini o video sessual-
mente espliciti (art. 612-ter - il cosiddetto “revenge porn”), di violazione di domici-
lio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.), i cosiddetti “reati spia”.
Con il decreto legge n. 93/2013 viene introdotto lo strumento del cosiddetto
provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disciplinato dal-
l’art. 384-bis c.p.p.
Tale misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria, viene disposta, con
decreto motivato, dal Pubblico ministero qualora vi siano fondati motivi per rite-
nere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale
pericolo la vita e l’integrità ?sica della persona o8esa.
Con la legge n. 69/2019, il cosiddetto Codice rosso, la normativa nazionale
di contrasto si rende ancora più e+cace, prevedendo diverse misure tese a accelerare
il procedimento penale: si cerca di velocizzare l’intervento della autorità
giudiziaria nell’adottare provvedimenti a protezione delle vittime di tali reati, inci-
dendo sul Codice penale per inasprire le pene, per rimodulare alcune aggravanti
mentre, da un punto di vista processuale, si prevede una corridoio preferenziale per
i reati cosiddetti “spia”, precedentemente analizzati, agevolando la fase delle indagi-
ni preliminari.
mediante la nuova legge n. 168 del 2023 , si recepiscono le più urgenti istanze
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emerse nell’ambito dell’osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti
delle donne e domestica, rendendo più e+caci le azioni di protezione preventiva e
ra8orzando le misure contro la reiterazione dei reati.
non a casa si è presentata la normativa nazionale come ra+nata perché tiene
in considerazione numerosi aspetti e diversi elementi: in primis viene quali?cata
come “violenza domestica” anche la cosiddetta “violenza assistita”, cioè, quella
commessa alla presenza di soggetti minori di età; si amplia il gruppo dei reati, inclu-
dendovi quelli di violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e dan-
neggiamento, per i quali vi è l’obbligo, in?ne, da parte sia delle forze dell’ordine che
dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche, di comunicare alla vittima l’esisten-
za di determinati centri antiviolenza presenti sul territorio, e di metterla, con ogni
mezzo, in contatto con questi centri.
Diversi sono poi gli interventi che incentivano “iniziative formative in materia
di violenza”, in particolar modo, per l’arma dei Carabinieri sono stati introdotti
6 Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
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