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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE
Tale anomalia strutturale si rif ette nella produzione normativa (ordinaria e
speciale), nonché nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme, dando ori-
gine ad un ordinamento a cavallo tra common law e civil law. la legislazione
israeliana antiterrorismo trova le sue fondamenta nelle Ordinanze sulla preven-
zione del terrorismo 33, 5540 del 1948, successivamente modif cate dalle
Ordinanze 5740/1948, 5746/1980 e 5753/1993. Ai sensi di tale normativa, per
“organizzazione terroristica” deve intendersi “un gruppo di persone impegnate in
attività di violenza f nalizzata a causare la morte o il ferimento di una persona o a
minacciare tali atti di violenza”. Per “membro di una organizzazione terroristica”
deve invece intendersi “persona appartenente ad essa”. l’espressione include
coloro che partecipano alle attività di tale organizzazione anche propagandando
quest’ultima o l’attività svolta o i suoi scopi, ovvero raccogliendo denaro od altri
beni a sostegno dell’organizzazione o delle sue attività. l’Ordinanza def nisce
“attività di sostegno” all’organizzazione terroristica l’azione di chi: pubblicamen-
te, per iscritto o verbalmente, usa parole di elogio, solidarietà (simpathy) o inco-
raggiamento nei confronti di atti violenti che comportano morte o lesioni fra la
popolazione ovvero la minaccia di tali atti; pubblicamente, per iscritto o verbal-
mente, usa parole di elogio, solidarietà o propone un appello per dare aiuto a
un’organizzazione terroristica; possiede materiale di propaganda di un’organizza-
zione terroristica; mette a disposizione di un’organizzazione terroristica o di alcu-
ni suoi membri un luogo di ritrovo che possa servire quale luogo di attività, di
propaganda o di deposito. la nozione di “attività di sostegno” si presenta, pertan-
to, quanto mai ampia, essendo riconducibile tanto agli atti di violenza realizzati
nei confronti della popolazione civile quanto a mere manifestazioni di pensiero,
peraltro non meglio specif cate. lo status di “organizzazione terroristica” conse-
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gue alla pubblicazione sulla Gazzetta Uf ciale di una notif ca in tal senso da parte
del governo. Tale notif ca viene considerata nei procedimenti giudiziari una
prova del carattere terroristico dell’organizzazione, salvo ci sia una prova contra-
ria of erta dagli interessati. la nozione di “terrorismo internazionale” viene disci-
plinata nella Penal Law del 1977 che dispone da un lato il divieto di partecipare
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alle unlawful association , e cioè alle associazioni che incitano a commettere atti
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di violenza nei confronti dello Stato di Israele ed anche ad altri governi, e dall’al-
tro la messa al bando di tali associazioni.
3 Dei, Fabio, Terrore suicida: religione, politica e violenza nelle culture del martirio, Donzelli editore,
2016.
4 Gas-Aixendri, montserrat, Laicidad, ciudadanía e identidad religiosa en el estado de Israelì,
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 19.1 (2016): 233-250.
5 michael S. Stohl, Peter Grabosky, crime and Terrorism, in crime and Terrorism (2010): 1-152.
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