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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE




                  Tale anomalia strutturale si rif ette nella produzione normativa (ordinaria e
             speciale), nonché nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme, dando ori-
             gine ad un ordinamento a cavallo tra common law e civil law. la legislazione
             israeliana antiterrorismo trova le sue fondamenta nelle Ordinanze sulla preven-
             zione  del  terrorismo  33,  5540  del  1948,  successivamente  modif cate  dalle
             Ordinanze 5740/1948, 5746/1980 e 5753/1993. Ai sensi di tale normativa, per
             “organizzazione terroristica” deve intendersi “un gruppo di persone impegnate in
             attività di violenza f nalizzata a causare la morte o il ferimento di una persona o a
             minacciare tali atti di violenza”. Per “membro di una organizzazione terroristica”
             deve  invece  intendersi  “persona  appartenente  ad  essa”.  l’espressione  include
             coloro che partecipano alle attività di tale organizzazione anche propagandando
             quest’ultima o l’attività svolta o i suoi scopi, ovvero raccogliendo denaro od altri
             beni  a  sostegno  dell’organizzazione  o  delle  sue  attività.  l’Ordinanza  def nisce
             “attività di sostegno” all’organizzazione terroristica l’azione di chi: pubblicamen-
             te, per iscritto o verbalmente, usa parole di elogio, solidarietà (simpathy) o inco-
             raggiamento nei confronti di atti violenti che comportano morte o lesioni fra la
             popolazione ovvero la minaccia di tali atti; pubblicamente, per iscritto o verbal-
             mente, usa parole di elogio, solidarietà o propone un appello per dare aiuto a
             un’organizzazione terroristica; possiede materiale di propaganda di un’organizza-
             zione terroristica; mette a disposizione di un’organizzazione terroristica o di alcu-
             ni suoi membri un luogo di ritrovo che possa servire quale luogo di attività, di
             propaganda o di deposito. la nozione di “attività di sostegno” si presenta, pertan-
             to, quanto mai ampia, essendo riconducibile tanto agli atti di violenza realizzati
             nei confronti della popolazione civile quanto a mere manifestazioni di pensiero,
             peraltro non meglio specif cate. lo status di “organizzazione terroristica”  conse-
                                                                                 3
             gue alla pubblicazione sulla Gazzetta Uf  ciale di una notif ca in tal senso da parte
             del  governo.  Tale  notif ca  viene  considerata  nei  procedimenti  giudiziari  una
             prova del carattere terroristico dell’organizzazione, salvo ci sia una prova contra-
             ria of erta dagli interessati. la nozione di “terrorismo internazionale” viene disci-
             plinata nella Penal Law  del 1977 che dispone da un lato il divieto di partecipare
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             alle unlawful association , e cioè alle associazioni che incitano a commettere atti
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             di violenza nei confronti dello Stato di Israele ed anche ad altri governi, e dall’al-
             tro la messa al bando di tali associazioni.

             3  Dei, Fabio, Terrore suicida: religione, politica e violenza nelle culture del martirio, Donzelli editore,
               2016.
             4  Gas-Aixendri,  montserrat,  Laicidad,  ciudadanía  e  identidad  religiosa  en  el  estado  de  Israelì,
               Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 19.1 (2016): 233-250.
             5  michael S. Stohl, Peter Grabosky, crime and Terrorism, in crime and Terrorism (2010): 1-152.

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