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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




             3.  Il contributo delle Forze dell’Ordine
                  Spesso gli interventi  ex art. 403 c.c. sono attivati ed eseguiti dalle Forze
             dell’Ordine poiché sono coloro che per primi si trovano a dover gestire gli eventi
             critici, vale a dire i segnali di emergenza da parte dei nuclei familiari. Su parere favo-
             revole del Pubblico ministero, ed in stretta collaborazione con gli organi di prote-
             zione dell’infanzia (i Servizi Sociali presenti nel territorio), valuteranno la situazio-
             ne e, se necessario, collaboreranno per la messa in protezione. Poiché la valutazione
             dell’emergenza, ossia della non rinviabilità e inevitabilità della separazione, riveste
             un carattere tecnico specifico, è necessario il coinvolgimento del Servizio Sociale
             anche al fine di acquisire notizie sulla situazione familiare e sulla collocazione più
             adeguata. Le forze dell’ordine sono chiamate a redigere un verbale di intervento,
             simile per forma e per struttura al verbale di arresto. L’atto dovrà contenere il gior-
             no, dell’ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante l’inter-
             vento di allontanamento, l’enunciazione dei motivi che hanno determinato il
             provvedimento con l’esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese
             (che configurano i presupposti dell’istituto), oltre ai restanti dati anagrafici e gene-
             ralità complete. il verbale dovrà far riferimento al Servizio Sociale contattato e
             intervenuto e a cui è stato affidato il minore per gli interventi successivi.

             4.  Casi di non applicabilità dell’art. 403
                  Di seguito l’analisi delle situazioni in cui l’art. 403 c.c. non trova applicazio-
             ne, con attenzione ai limiti normativi e alle circostanze che escludono l’interven-
             to immediato dell’autorità a tutela del minore:
                  ➣ quando il minore è straniero e non accompagnato: situazione in cui si
             procede ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 142/15 ;
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                  ➣ casi in cui sia il genitore a chiedere di essere messo in protezione insieme
             al figlio minore, o comunque esprime il consenso di essere collocato in struttura
             protetta insieme al figlio;
                  ➣ casi in cui vi sia già a monte un provvedimento di tutela del minore (es.
             minore collocato in comunità): nei casi di allontanamento dalla comunità che lo
             ospita, il minore dovrà essere riaffidato al responsabile della comunità;
                  ➣ casi in cui uno o entrambi i genitori vengono arrestati a seguito di un
             provvedimento di un’altra a.G. nazionale o internazionale.


             6 il Decreto Legislativo n. 142 del 2015, noto come “decreto accoglienza”, disciplina le norme sul-
               l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati in
               italia. Prevede misure per garantire condizioni di vita dignitose e procedure di assistenza, con par-
               ticolare attenzione alla tutela dei minori, includendo disposizioni su strutture di accoglienza, ser-
               vizi essenziali e integrazione sociale.

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