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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
3. Il contributo delle Forze dell’Ordine
Spesso gli interventi ex art. 403 c.c. sono attivati ed eseguiti dalle Forze
dell’Ordine poiché sono coloro che per primi si trovano a dover gestire gli eventi
critici, vale a dire i segnali di emergenza da parte dei nuclei familiari. Su parere favo-
revole del Pubblico ministero, ed in stretta collaborazione con gli organi di prote-
zione dell’infanzia (i Servizi Sociali presenti nel territorio), valuteranno la situazio-
ne e, se necessario, collaboreranno per la messa in protezione. Poiché la valutazione
dell’emergenza, ossia della non rinviabilità e inevitabilità della separazione, riveste
un carattere tecnico specifico, è necessario il coinvolgimento del Servizio Sociale
anche al fine di acquisire notizie sulla situazione familiare e sulla collocazione più
adeguata. Le forze dell’ordine sono chiamate a redigere un verbale di intervento,
simile per forma e per struttura al verbale di arresto. L’atto dovrà contenere il gior-
no, dell’ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante l’inter-
vento di allontanamento, l’enunciazione dei motivi che hanno determinato il
provvedimento con l’esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese
(che configurano i presupposti dell’istituto), oltre ai restanti dati anagrafici e gene-
ralità complete. il verbale dovrà far riferimento al Servizio Sociale contattato e
intervenuto e a cui è stato affidato il minore per gli interventi successivi.
4. Casi di non applicabilità dell’art. 403
Di seguito l’analisi delle situazioni in cui l’art. 403 c.c. non trova applicazio-
ne, con attenzione ai limiti normativi e alle circostanze che escludono l’interven-
to immediato dell’autorità a tutela del minore:
➣ quando il minore è straniero e non accompagnato: situazione in cui si
procede ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 142/15 ;
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➣ casi in cui sia il genitore a chiedere di essere messo in protezione insieme
al figlio minore, o comunque esprime il consenso di essere collocato in struttura
protetta insieme al figlio;
➣ casi in cui vi sia già a monte un provvedimento di tutela del minore (es.
minore collocato in comunità): nei casi di allontanamento dalla comunità che lo
ospita, il minore dovrà essere riaffidato al responsabile della comunità;
➣ casi in cui uno o entrambi i genitori vengono arrestati a seguito di un
provvedimento di un’altra a.G. nazionale o internazionale.
6 il Decreto Legislativo n. 142 del 2015, noto come “decreto accoglienza”, disciplina le norme sul-
l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati in
italia. Prevede misure per garantire condizioni di vita dignitose e procedure di assistenza, con par-
ticolare attenzione alla tutela dei minori, includendo disposizioni su strutture di accoglienza, ser-
vizi essenziali e integrazione sociale.
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