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TRA TuTeLA e gARAnzIA: IL nuovo ART. 403 C.C.
il secondo presupposto rende più attuale e circoscritta la precedente previ-
sione normativa , cambiando il paradigma di riferimento e ponendo attenzione
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sulla tutela del benessere psicofisico del minore nella sua più ampia accezione.
il comma 1, nonché la prima fase del procedimento, evidenzia la natura
cautelare dell’intervento, prevedendo il requisito della “emergenza di provvede-
re”, quale situazione di fatto che non consente di attendere l’intervento dell’au-
torità giudiziaria e che fa sorgere tale potere quindi in capo all’autorità interve-
niente. Devono coesistere, dunque, il pregiudizio e il pericolo (in cui può correre
il minore qualora non si operi nell’immediatezza) affinché possa giustificarsi l’in-
tervento. al ricorrere quindi delle situazioni di cui sopra, l’esercizio del potere
conferito dall’art. 403 c.c. è un dovere per la pubblica autorità, che è tenuta a
garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi e immediati. Si tratta, in
realtà, di un potere/dovere attribuito per la salvaguardia di diritti fondamentali e
costituzionalmente protetti della persona del minore, ma, d’altro canto, incide
profondamente anche su diritti, poteri e facoltà ugualmente tutelati dei genitori.
il comma 2 introduce il controllo giurisdizionale come secondo adempi-
mento. Si richiede, innanzi tutto, che l’autorità procedente avvisi oralmente il
pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dell’avvenuto allontana-
mento. in seguito, non oltre le ventiquattro ore seguenti, trasmetterà tutta la
documentazione. il pubblico ministero potrà decidere se revocare il provvedi-
mento di collocamento o chiedere al giudice minorile la convalida. al fine di valu-
tare al meglio, potrà disporre accertamenti e assumere sommarie informazioni.
il terzo passaggio rappresenta la vera e propria novità del sistema, in cui il
giudice minorile, in composizione monocratica, procede con la convalida e
nomina un curatore speciale del minore. Viene poi fissata, entro quarantotto ore,
l’udienza di comparizione in cui verranno ascoltati sia i genitori che il curatore. il
focus del dibattito sarà il minore, parte attiva del contraddittorio.
L’ultima fase, descritta dal comma 5, prevede l’instaurazione di un giudizio
collegiale presso il Tribunale, decidendo in merito alla conferma, revoca o modi-
fica del provvedimento di collocamento. L’adempimento va assolto nei quindici
giorni successivi all’udienza monocratica. il mancato rispetto dei predetti termini
evidenziati comporta la perdita di efficacia del provvedimento della pubblica
autorità. La ratio della riforma è chiara: si intende garantire il principio del con-
traddittorio, l’ascolto tutelato e la rappresentanza del minore attraverso la nomi-
na del curatore speciale.
5 Quando il minore è allevato in luoghi insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza, igno-
ranza, immoralità o incapaci per altri motivi di occuparsi dell’educazione.
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