Page 35 - Rassegna 2024-4_1
P. 35
LE TECNICHE DI INTERROGATORIO RIPENSATE SOTTO IL PROFILO PSICOLOGICO
L’accuratezza è un concetto molto ampio, dove all’interno troviamo molte
cause che possono interferire con la rievocazione di un evento (ricordi pregres-
si, credenze, emozioni) e questo perché il ricordo è sempre un processo rico-
struttivo, come ci ha suggerito Bartlett nel 1932 , pertanto, quando un testimo-
1
ne o la vittima stessa racconta un evento, non racconta mai tutto quello che ha
visto, ma riporterà anche ciò che non ha visto e non ha sentito (Hines, 2014).
Da questo punto possiamo già individuare una prima questione. In giurispru-
denza, le argomentazioni giuridiche si sviluppano secondo il principio che fa
2
riferimento al funzionamento medio del soggetto , id quod plerumque accidit:
secondo questo brocardo, quello che accade di solito è lontano da una mera
congettura, o semplice formulazione del caso, ma è soggetto a verifica empirica
dell’elemento preso in considerazione, regolato da leggi scientifiche. La scienza
del comportamento a supporto della giurisprudenza spiega bene che quello che
generalmente accade è stabilito dalla tendenza di un ampio numero di persone
(generalmente trenta-cinquanta persone per gli esperimenti) di reagire in manie-
ra costante a determinate condizioni.
Anche nei casi di memorie traumatiche, i dati ci dicono che essa corri-
sponde nient’altro che al funzionamento che avrebbe una memoria normale,
facendo cadere il mito della memoria traumatica quale fedele riproduzione dei
fatti, pertanto, iniziamo questo breve excursus affermando che una memoria
accurata è un concetto un po’ troppo sopravvalutato.
Abbiamo finora analizzato solo alcune questioni per evidenziare quanto
sia importante la conoscenza di questo fenomeno al fine di prevenirlo. La natu-
ra squisitamente giuridica muove dal fatto che in tema di attendibilità, il testi-
mone è tenuto a dire la verità e, appurato che le sue dichiarazioni non siano
mendaci, quanto riferisce è ritenuto vero fino a prova contraria: questa logica
lineare porta alla conseguenza che se un processo le accuse muovono solo sulle
dichiarazioni del testimone, perché non vi sono riscontri oggettivi (è non è
infrequente), il testimone diviene il giudice del processo.
La particolare rilevanza di questa logica risiede nell’applicazione sistema-
tica del modello cognitivo “il testimone notaio di sé stesso” (Sartori &
Scarpazza, 2022) che è tipica dei sistemi penali sia accusatori che inquisitori. In
tale cornice, la conoscenza del fenomeno è la base su cui dovrebbe poggiare un
atteggiamento preventivo.
1 L’articolo di Bartlett ha stabilito una vera e propria metanoia nello studio della memoria,
stravolgendo le convinzioni dei giudici che fino ad allora credevano nella bontà assoluta del
ricordo.
2 Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2009, n. 27862
33