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DOTTRINA
Negli Stati membri dell’UE l’attività antifrode è un impegno piuttosto
serio, garantito da un sistema di coordinamento appositamente ideato al fine di
assicurare una efficace osmosi con l’Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF)
appena accennato .
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Nel corso degli anni, la protezione delle risorse europee è stata certamente
incrementata attraverso programmi politici, interventi normativi e adeguata atten-
zione al diritto penale degli Stati membri. Con la Direttiva UE 2017/1371, con-
venzionalmente indicata come Direttiva P.I.F (lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) , è stata infatti promossa l’armonizza-
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zione delle misure a tutela degli interessi finanziari dell’UE attraverso una richiesta
di adeguamento degli ordinamenti nazionali che, in Italia, si è concretizzato nel-
l’adozione di modifiche al sistema sanzionatorio penale . È tale direttiva che for-
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nisce una nozione generale di “frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione”,
stabilendo quali reati siano di competenza della EPPO , organismo indipendente
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dell’UE che si occupa di tali indagini meglio noto come Procura Europea .
Operativa dal 1° giugno 2021 e strutturata su due livelli, uno centrale (con
sede in Lussemburgo) e uno periferico che ospita i Procuratori dei vari Paesi,
essa svolge le funzioni di Pubblico Ministero innanzi agli organi giurisdizionali
degli Stati membri. L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione di cui alla direttiva sopra richiamata, prescindendo dal
fatto che determinate condotte possano essere qualificate in altro modo nell’am-
bito del diritto penale nazionale. Più concretamente, fermo restando il citato pre-
supposto, tra i reati previsti dal nostro ordinamento giuridico che possono essere
perseguiti da tale organo, ve ne sono alcuni contro la Pubblica Amministrazione
commessi da pubblici ufficiali e contro il patrimonio , delitti tributari in materia
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di IVA, a determinate condizioni , reati di ricettazione, favoreggiamento, rici-
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claggio, contrabbando ed altri, nonché quelli strettamente connessi .
21 Si osservi l’art. 12-bis, del Reg. (UE, EURATOM) n. 883/2013.
22 Recepita con Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
mediante il diritto penale”.
23 In proposito si osservino le modifiche agli artt. 316, 316-ter e 319-quater c.p.
24 Acronimo inglese di European Public Prosecutor’s Office.
25 In proposito si osservino Regolamento UE 2017/1939 su Istituzione della Procura europea
(EPPO) e d.lgs. 2 febbraio 2019, n. 9.
26 Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 322-bis c.p.) truffa e frode.
27 Condotta commessa in due o più Stati con un danno di almeno dieci milioni di euro.
28 In particolare, è la Direttiva UE 2017/1371 (recepita con d.lgs. 75/2020) a definire l’ambito
della nozione di “frode e lesione degli interessi finanziari dell’UE”, individuando, quali reati
rilevanti ai sensi della disciplina di cooperazione rafforzata: - I reati contro la pubblica ammi-
nistrazione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da cui consegua
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