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INSERTO
In prima battuta, senz’altro la convinzione - errata - di potersi giovare
dell’anonimato o di una presunta impossibilità per le Autorità Giudiziarie di
risalire all’indirizzo IP di chi ha scritto il commento, ritenendo dunque di
potersi giovare dell’impunità legata al fatto che la condotta penalmente rile-
vante viene commessa senza esporsi direttamente e fisicamente. Ciò che è
virtuale viene percepito come non reale o inesistente. Ma così non è. Il con-
cetto stesso di smaterializzazione della condotta, utilizzato dalla Suprema
Corte di Cassazione e in precedenza richiamato, ben individua, stigmatizzan-
dolo, il meccanismo anche psichico che si cela a volte dietro la commissione
di tali reati.
In termini di strumenti di contrasto, la giurisprudenza di legittimità, espri-
mendosi a sezioni unite, ha ritenuto ammissibile l’emissione della misura cau-
telare reale del sequestro preventivo della pagina on line, attraverso l’oscuramen-
to del sito internet sul quale viene pubblicato l’attacco denigratorio o il discorso
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d’odio . Da segnalare anche una pronuncia adottata in sede cautelare civile, dal
Tribunale di Roma, ordinanza del 24 febbraio 2020, sezione diritti della perso-
na ed immigrazione civile, che ha disposto il rigetto del ricorso cautelare pro-
posto contro il colosso informatico Facebook, che aveva proceduto all’oscura-
mento di una pagina presente sul social network, sulla base della motivazione che
non riteneva di concedere il proprio servizio per consentire la diffusione di
idee ritenute in violazione dei principi adottati dal social. Facebook invero a sup-
porto della propria decisione, ha fatto valere l’inadempimento da parte del
ricorrente dei principi della comunità virtuale, negando la possibilità di essere,
anche solo di fatto, veicolo per la diffusione e la propaganda di idee politiche .
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Ed invero, numerosi social network hanno introdotto al loro interno la
funzione segnala che consente di sottoporre alla verifica diretta da parte del
23 Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 31022 del 29 gennaio 2015 Massima disponibile nella
banca dati online OneLegale “In tema di sequestro preventivo, l’autorità giudiziaria, ove
ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispet-
to del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una sin-
gola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza,
di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14,
15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle
cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di
impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”.
24 Tribunale di Roma, ordinanza del 24 febbraio 2020 la cui massima risulta presente nella banca
dati online One Legale Parti X c. Facebook Ireland Ltd “non sussistono i presupposti per conce-
dere la tutela cautelare invocata dagli utenti di un social network che lamentino la disattiva-
zione dei relativi account e delle pagine da loro amministrate, da considerare legittima in
quanto tali pagine erano riconducibili a un’organizzazione d’odio e i contenuti ivi reiterata-
mente immessi incitavano all’odio e alla discriminazione, violando le condizioni contrattuali
e la normativa, interna e internazionale, di contrasto ai discorsi d’odio e discriminatori”.
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