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                  In prima battuta, senz’altro la convinzione - errata - di potersi giovare
             dell’anonimato o di una presunta impossibilità per le Autorità Giudiziarie di
             risalire all’indirizzo IP di chi ha scritto il commento, ritenendo dunque di
             potersi giovare dell’impunità legata al fatto che la condotta penalmente rile-
             vante viene commessa senza esporsi direttamente e fisicamente. Ciò che è
             virtuale viene percepito come non reale o inesistente. Ma così non è. Il con-
             cetto  stesso  di  smaterializzazione della condotta, utilizzato dalla Suprema
             Corte di Cassazione e in precedenza richiamato, ben individua, stigmatizzan-
             dolo, il meccanismo anche psichico che si cela a volte dietro la commissione
             di tali reati.
                  In termini di strumenti di contrasto, la giurisprudenza di legittimità, espri-
             mendosi a sezioni unite, ha ritenuto ammissibile l’emissione della misura cau-
             telare reale del sequestro preventivo della pagina on line, attraverso l’oscuramen-
             to del sito internet sul quale viene pubblicato l’attacco denigratorio o il discorso
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             d’odio . Da segnalare anche una pronuncia adottata in sede cautelare civile, dal
             Tribunale di Roma, ordinanza del 24 febbraio 2020, sezione diritti della perso-
             na ed immigrazione civile, che ha disposto il rigetto del ricorso cautelare pro-
             posto contro il colosso informatico Facebook, che aveva proceduto all’oscura-
             mento di una pagina presente sul social network, sulla base della motivazione che
             non riteneva di concedere il proprio servizio per consentire la diffusione di
             idee ritenute in violazione dei principi adottati dal social. Facebook invero a sup-
             porto  della  propria  decisione,  ha  fatto  valere  l’inadempimento  da  parte  del
             ricorrente dei principi della comunità virtuale, negando la possibilità di essere,
             anche solo di fatto, veicolo per la diffusione e la propaganda di idee politiche .
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                  Ed invero, numerosi social network hanno introdotto al loro interno la
             funzione segnala che consente di sottoporre alla verifica diretta da parte del

             23   Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 31022 del 29 gennaio 2015 Massima disponibile nella
                  banca  dati  online  OneLegale  “In  tema  di  sequestro  preventivo,  l’autorità  giudiziaria,  ove
                  ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispet-
                  to del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una sin-
                  gola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza,
                  di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14,
                  15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle
                  cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di
                  impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”.
             24   Tribunale di Roma, ordinanza del 24 febbraio 2020 la cui massima risulta presente nella banca
                  dati online One Legale Parti X c. Facebook Ireland Ltd “non sussistono i presupposti per conce-
                  dere la tutela cautelare invocata dagli utenti di un social network che lamentino la disattiva-
                  zione dei relativi account e delle pagine da loro amministrate, da considerare legittima in
                  quanto tali pagine erano riconducibili a un’organizzazione d’odio e i contenuti ivi reiterata-
                  mente immessi incitavano all’odio e alla discriminazione, violando le condizioni contrattuali
                  e la normativa, interna e internazionale, di contrasto ai discorsi d’odio e discriminatori”.

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