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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE




               delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto
               internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale», tra cui gli
               attacchi intenzionalmente diretti contro «edifici dedicati al culto, all’educazione,
               all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi
               dove sono riuniti i malati e i feriti purché non utilizzati per fini militari».
                    La disposizione, unica tra quelle statutarie specificamente posta a presidio
               del patrimonio culturale, costituisce lex specialis rispetto alle previsioni di cui agli
               artt. 8 (2) (b) (ii) e 8 (2) (e) (xii), le quali, nei conflitti armati di carattere inter-
               nazionale la prima, in quelli di carattere non internazionale la seconda, salva-
               guardano, invece, la proprietà privata dei civili da attacchi, distruzioni e confi-
               sche che non siano dettate dalla necessità del conflitto.
                    La consumazione del crimine contestato richiede, ai sensi dell’art. 8 (2) (f)
               St., che la condotta sia commessa nel contesto e associata a un conflitto armato
               di carattere non internazionale.
                    Trattandosi del primo caso nel quale i Giudici si misurano con l’accerta-
               mento della fattispecie in questione, ne operano in sentenza una parziale rico-
               gnizione.
                    Nel  premettere  che  il  diritto  umanitario  internazionale  si  preoccupa  di
               proteggere con pressoché identiche modalità l’integrità del patrimonio culturale
               da aggressioni sferrate nel corso di conflitti armati di carattere sia internaziona-
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               le che non  , la Corte dà atto del silenzio dello Statuto in riferimento all’arco
               temporale in cui l’aggressione deve collocarsi.
                    Il legislatore statutario non ha specificato cioè - scrivono i Giudici - se l’at-
               tacco sferrato punibile è solo quello che si consuma nel corso delle ostilità o,
               viceversa, può identificarsi anche con gli atti commessi successivamente, quan-
               do cioè il gruppo armato contrapposto alle forze regolari abbia conquistato la
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               supremazia  sul  territorio ,  come  si  verificava  appunto  nel  caso  sub  iudice.
               Considerata l’assenza di una simile differenziazione nelle previsioni statutarie, il
               consesso  dell’Aja  ritiene  di  uniformarsi  alla  lettera  della  legge  regolatrice,
               negando significatività al requisito dell’attualità del contesto bellico ai fini della
               applicabilità dell’art. 8 (2) (e) (iv).

               48   Le disposizioni contenute negli artt. 8 (2) (b) (ix) e 8 (2) (e) (iv) descrivono di fatto due reati
                    “fotocopia”, con la sola differenza costituita, appunto, della internazionalità del conflitto nel
                    quale il reato medesimo si consuma.
               49   II. Judgment, A. Applicable law, 1. Crime charged, 15.: «the Chamber considers that the ele-
                    ment of ‘directing an attack’ encompasses any acts of violence against protected objects and
                    will not make a distinction as to whether it was carried out in the conduct of hostilities or
                    after the object had fallen under the control of an armed group. The Statute makes no such
                    distinction ... the Chamber should not change this status by making distinctions not found
                    in the language of the Statute», p. 9.

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