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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto
internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale», tra cui gli
attacchi intenzionalmente diretti contro «edifici dedicati al culto, all’educazione,
all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi
dove sono riuniti i malati e i feriti purché non utilizzati per fini militari».
La disposizione, unica tra quelle statutarie specificamente posta a presidio
del patrimonio culturale, costituisce lex specialis rispetto alle previsioni di cui agli
artt. 8 (2) (b) (ii) e 8 (2) (e) (xii), le quali, nei conflitti armati di carattere inter-
nazionale la prima, in quelli di carattere non internazionale la seconda, salva-
guardano, invece, la proprietà privata dei civili da attacchi, distruzioni e confi-
sche che non siano dettate dalla necessità del conflitto.
La consumazione del crimine contestato richiede, ai sensi dell’art. 8 (2) (f)
St., che la condotta sia commessa nel contesto e associata a un conflitto armato
di carattere non internazionale.
Trattandosi del primo caso nel quale i Giudici si misurano con l’accerta-
mento della fattispecie in questione, ne operano in sentenza una parziale rico-
gnizione.
Nel premettere che il diritto umanitario internazionale si preoccupa di
proteggere con pressoché identiche modalità l’integrità del patrimonio culturale
da aggressioni sferrate nel corso di conflitti armati di carattere sia internaziona-
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le che non , la Corte dà atto del silenzio dello Statuto in riferimento all’arco
temporale in cui l’aggressione deve collocarsi.
Il legislatore statutario non ha specificato cioè - scrivono i Giudici - se l’at-
tacco sferrato punibile è solo quello che si consuma nel corso delle ostilità o,
viceversa, può identificarsi anche con gli atti commessi successivamente, quan-
do cioè il gruppo armato contrapposto alle forze regolari abbia conquistato la
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supremazia sul territorio , come si verificava appunto nel caso sub iudice.
Considerata l’assenza di una simile differenziazione nelle previsioni statutarie, il
consesso dell’Aja ritiene di uniformarsi alla lettera della legge regolatrice,
negando significatività al requisito dell’attualità del contesto bellico ai fini della
applicabilità dell’art. 8 (2) (e) (iv).
48 Le disposizioni contenute negli artt. 8 (2) (b) (ix) e 8 (2) (e) (iv) descrivono di fatto due reati
“fotocopia”, con la sola differenza costituita, appunto, della internazionalità del conflitto nel
quale il reato medesimo si consuma.
49 II. Judgment, A. Applicable law, 1. Crime charged, 15.: «the Chamber considers that the ele-
ment of ‘directing an attack’ encompasses any acts of violence against protected objects and
will not make a distinction as to whether it was carried out in the conduct of hostilities or
after the object had fallen under the control of an armed group. The Statute makes no such
distinction ... the Chamber should not change this status by making distinctions not found
in the language of the Statute», p. 9.
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