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INSERTO




                  Certamente, a sostenere la necessità del requisito in questione si arrivereb-
             be ad un drastico dimensionamento dell’ambito applicativo della disposizione,
             con il risultato di lasciare sguarnita quella particolare species di obiettivi civili che
             si identifica nei beni culturali, nel momento precipuo di loro massima vulnera-
             bilità. Benché non se ne trovi traccia in motivazione, infatti, non sfugge che se
             tali obiettivi in quanto tatticamente irrilevanti sotto il profilo militare, passano
             in secondo piano quando le sorti del conflitto sono ancora incerte, viceversa
             quali infungibili elementi di identità e di memoria di una specifica comunità si
             trasformano in formidabile bersaglio strategico nel momento in cui, ad ostilità
             concluse, per il tramite della loro distruzione si voglia piegare la dignità del
             popolo vinto assestando il colpo finale alle sue matrici culturali, storiche e reli-
             giose.
                  Non può escludersi che la consapevolezza del rischio descritto possa avere
             indotto i Giudici alla lettura estensiva del carattere bellico del contesto nel quale
             deve collocarsi il reato, in ciò facendo leva sul presunto mancato distinguo nello
             Statuto tra crimini avvenuti ad ostilità in fieri e crimini commessi al loro termine.
             Tuttavia, anche a voler intendere - come ha fatto la Corte - l’ambito bellico non
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             stricto sensu, ma soltanto come relazione di mera occasionalità  , l’attribuzione
             alla categoria dei crimini di guerra di condotte realizzate a conflitto esaurito,
             quando il prevalere di un potere sull’altro si è affermato consolidandosi in un
             assetto definito, è operazione che contrasta col dato letterale della previsione.
             Quest’ultima esige, infatti, il necessario collegamento con un conflitto armato,
             elemento  indefettibile  della  fattispecie  tipizzata,  la  cui  assenza  «impedisce
             l’estensione  della  norma  incriminatrice  alle  condotte  realizzate  in  tempo  di
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             pace» .
                  Per quanto, allora, l’opzione ermeneutica accolta in sentenza sia agevol-
             mente  comprensibile  sul  piano  degli  intenti  perseguiti  -  ovvero  scongiurare
             l’impunità per azioni odiose, connotate dal massimo disvalore - in ogni caso, è
             innegabile la sua criticità sul piano dei principi generali del diritto penale, in par-
             ticolare quello di determinatezza della fattispecie incriminatrice, che «porta con
             sé come corollario il principio di tassatività e cioè il vincolo della interpretazio-
             ne al tipo legale» , da cui il divieto del ricorso alla analogia nell’applicazione
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             50   Si legge in motivazione che «the ‘conduct’ is the attack on cultural objects, and this element
                  requires not a link to any particular hostilities but only an association with the non-interna-
                  tional armed conflict more generally», II. Judgment, A. Applicable law, 1. Crime charged, 18,
                  pp. 10-11.
             51   Brigida Varesano, La tutela del patrimonio culturale: riflessioni a margine della sentenza di merito resa
                  dalla Corte penale internazionale nel caso Ahmad Al Faqi AlMahdi cit., p. 4.
             52   Fabrizio Ramacci, Corso di diritto penale, in Raccolta di scritti, Tomo III, Giappichelli, Torino,
                  2013, p. 2010.

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