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STEREOTIPI E PREGIUDIZI
Non si può negare che il nostro ordinamento è stato a lungo permeato
dalla violenza di genere. E tanti sono stati gli interventi normativi, sia di tipo
punitivo che preventivo.
In tema di legislazioni il nostro Paese è uno dei paesi europei più avanzato
e più efficace per il contrasto alla violenza contro le donne. Basti citare la
Convenzione di Istanbul come principale strumento internazionale giuridica-
mente vincolante per la prevenzione e contrasto della violenza contro le donne
e della violenza domestica, ratificato dall’Italia nel 2013. Ed è la stessa
Convenzione di Istanbul a riconoscere un diretto collegamento tra le violenze
di genere e la cultura maschilista radicata nella società. Nello specifico sostiene
che la violenza di genere «è una manifestazione dei rapporti di forza storica-
mente diseguali tra i sessi», che ha «natura strutturale» ed è «uno dei meccanismi
sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione
subordinata». Il problema quindi in Italia, come sottolineato anche dalla stessa
Convenzione è nella cultura maschilista, ma anche nella mancanza di risorse per
applicare le leggi così come previsto e per creare percorsi di formazione, aggior-
namento e specializzazione adeguati, volti a evitare il rischio di un approccio
non tecnico e basato invece su una visione personale.
Un altro esempio riguarda la sentenza di assoluzione del Tribunale di
Roma di luglio 2023 di un operatore scolastico accusato di violenza sessuale
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aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa mino-
renne, infilando le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip e riconducendo il
tutto a un gesto scherzoso.
Il giudice aveva evidenziato che pur riconoscendo che il tipo di condotta
fosse idoneo ad integrare l’elemento oggettivo la fattispecie contestata di cui
all’art. 609-bis c.p., non riteneva sussistente tale reato sotto il profilo soggettivo,
perché la repentinità dell’azione, senza alcun’insistenza nel toccamento, da considerarsi
quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al
pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il
sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscen-
za generalmente richiesto dalla norma penale, ritenendo convincente la tesi difensiva dell’atto
scherzoso. Vale la pena ricordare che il gesto compiuto ioci causa, ossia per scher-
zo, o con finalità irrisorie è ugualmente qualificabile come atto sessuale, allor-
quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche, rappresenta un’intrusione
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violenta nella sfera sessuale della vittima , a prescindere dalla durata e dall’in-
tento libidinoso dell’imputato.
17 Tribunale Roma, sez. V, sentenza del 6 luglio 2023.
18 Cass. Pen., n. 1709/2014.
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