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STEREOTIPI E PREGIUDIZI




                    Non si può negare che il nostro ordinamento è stato a lungo permeato
               dalla violenza di genere. E tanti sono stati gli interventi normativi, sia di tipo
               punitivo che preventivo.
                    In tema di legislazioni il nostro Paese è uno dei paesi europei più avanzato
               e  più  efficace  per  il  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne.  Basti  citare  la
               Convenzione di Istanbul come principale strumento internazionale giuridica-
               mente vincolante per la prevenzione e contrasto della violenza contro le donne
               e  della  violenza  domestica,  ratificato  dall’Italia  nel  2013.  Ed  è  la  stessa
               Convenzione di Istanbul a riconoscere un diretto collegamento tra le violenze
               di genere e la cultura maschilista radicata nella società. Nello specifico sostiene
               che la violenza di genere «è una manifestazione dei rapporti di forza storica-
               mente diseguali tra i sessi», che ha «natura strutturale» ed è «uno dei meccanismi
               sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione
               subordinata». Il problema quindi in Italia, come sottolineato anche dalla stessa
               Convenzione è nella cultura maschilista, ma anche nella mancanza di risorse per
               applicare le leggi così come previsto e per creare percorsi di formazione, aggior-
               namento e specializzazione adeguati, volti a evitare il rischio di un approccio
               non tecnico e basato invece su una visione personale.
                    Un  altro  esempio  riguarda  la  sentenza  di  assoluzione  del  Tribunale  di
               Roma di luglio 2023  di un operatore scolastico accusato di violenza sessuale
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               aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa mino-
               renne, infilando le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip e riconducendo il
               tutto a un gesto scherzoso.
                    Il giudice aveva evidenziato che pur riconoscendo che il tipo di condotta
               fosse idoneo ad integrare l’elemento oggettivo la fattispecie contestata di cui
               all’art. 609-bis c.p., non riteneva sussistente tale reato sotto il profilo soggettivo,
               perché  la  repentinità  dell’azione,  senza  alcun’insistenza  nel  toccamento,  da  considerarsi
               quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al
               pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il
               sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscen-
               za generalmente richiesto dalla norma penale, ritenendo convincente la tesi difensiva dell’atto
               scherzoso. Vale la pena ricordare che il gesto compiuto ioci causa, ossia per scher-
               zo, o con finalità irrisorie è ugualmente qualificabile come atto sessuale, allor-
               quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche, rappresenta un’intrusione
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               violenta nella sfera sessuale della vittima , a prescindere dalla durata e dall’in-
               tento libidinoso dell’imputato.

               17   Tribunale Roma, sez. V, sentenza del 6 luglio 2023.
               18   Cass. Pen., n. 1709/2014.

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