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L’ESERCITO SILENTE




               oggi  una  fattispecie  tipica.  Tale  norma  rappresenta  una  guida  operativa  da
               seguire per “chiunque venga a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla pro-
               pria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il
               fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità per-
               sonale della stessa ”. Attraverso questa legge gli interventi di ricerca possono
                               (7)
               avere inizio:
                      d’ufficio, alla presentazione di una denuncia di scomparsa che può avve-
               nire anche per impulso di soggetti che non sono diretti familiari;
                      segnalazione,  circostanza  che  coinvolge  qualsiasi  operatore  di  Centrale
               Operativa  (Vigili  del  fuoco,  118,  Forze  dell’Ordine)  che  riceve  una  richiesta
               d’aiuto (Sbattella, 2016).
                    La prima grande difficoltà, che l’operatore deve affrontare quando riceve
               una richiesta d’aiuto, è sicuramente quella di filtrare le diverse segnalazioni al fine
               di indirizzare gli sforzi da intraprendere. L’operatore è consapevole che la ricer-
               ca è un intervento multidisciplinare e richiede, pertanto, il coinvolgimento spe-
               cialistico di personale altamente qualificato, specializzato e sempre aggiornato.
                    Pianificare le diverse fasi operative nel momento immediatamente successi-
               vo alla denuncia di scomparsa, garantendo una tempestiva e puntuale attivazio-
               ne delle operazioni di ricerca, vuol dire aumentare le probabilità di ritrovamento
               della persona in modo esponenziale .
                                                  (8)
                    Nello specifico il modello operativo consta di otto fasi:
                    1. Alerting System (segnalazione della persona scomparsa);
                    2. Fase informativa;
                    3. Attivazione del Piano di ricerca (fase operativa);
                    4. Pianificazione dell’intervento;

                    Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del
                    volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle inizia-
                    tive di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l’autorità giudiziaria e i familiari
                    della persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese
                    le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza
                    nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
                    5.  Qualora  vengano  meno  le  condizioni  che  hanno  determinato  la  denuncia  ai  sensi  del
                    comma  1,  il  denunciante,  venutone  a  conoscenza,  ne  da’  immediata  comunicazione  alle
                    Forze di polizia.
                    6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le
                    norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                    7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
                    Gazzetta Ufficiale.
                    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
                    normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
                    osservare come legge dello Stato.
               (7)   Così recita l’art. 1 della legge 203/2012.
               (8)   http://www.prefettura.it/vercelli/contenuti/Piano_di_ricerca_persone_scomparse-13043717.htm.

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