Page 13 - Rassegna 2023-1_Inserto
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L’ESERCITO SILENTE
oggi una fattispecie tipica. Tale norma rappresenta una guida operativa da
seguire per “chiunque venga a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla pro-
pria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il
fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità per-
sonale della stessa ”. Attraverso questa legge gli interventi di ricerca possono
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avere inizio:
d’ufficio, alla presentazione di una denuncia di scomparsa che può avve-
nire anche per impulso di soggetti che non sono diretti familiari;
segnalazione, circostanza che coinvolge qualsiasi operatore di Centrale
Operativa (Vigili del fuoco, 118, Forze dell’Ordine) che riceve una richiesta
d’aiuto (Sbattella, 2016).
La prima grande difficoltà, che l’operatore deve affrontare quando riceve
una richiesta d’aiuto, è sicuramente quella di filtrare le diverse segnalazioni al fine
di indirizzare gli sforzi da intraprendere. L’operatore è consapevole che la ricer-
ca è un intervento multidisciplinare e richiede, pertanto, il coinvolgimento spe-
cialistico di personale altamente qualificato, specializzato e sempre aggiornato.
Pianificare le diverse fasi operative nel momento immediatamente successi-
vo alla denuncia di scomparsa, garantendo una tempestiva e puntuale attivazio-
ne delle operazioni di ricerca, vuol dire aumentare le probabilità di ritrovamento
della persona in modo esponenziale .
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Nello specifico il modello operativo consta di otto fasi:
1. Alerting System (segnalazione della persona scomparsa);
2. Fase informativa;
3. Attivazione del Piano di ricerca (fase operativa);
4. Pianificazione dell’intervento;
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del
volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle inizia-
tive di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l’autorità giudiziaria e i familiari
della persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese
le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza
nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del
comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da’ immediata comunicazione alle
Forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le
norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
(7) Così recita l’art. 1 della legge 203/2012.
(8) http://www.prefettura.it/vercelli/contenuti/Piano_di_ricerca_persone_scomparse-13043717.htm.
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