Page 12 - Rassegna 2023-1_Inserto
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INSERTO




                    Prefettura - U.T.G ;
                                     (5)
                    Provincia;
                    Sindaco competente per territorio;
                    Questura;
                    Carabinieri;
                    Guardia di Finanza;
                    Vigili del Fuoco;
                    Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.);
                    Sistema provinciale - comunale di Protezione civile;
                    le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;
                    Servizio Emergenza Territoriale S.E.S.T. 118;
                    Croce Rossa Italiana;
                    le Associazioni di volontariato inserite negli appositi elenchi provinciali
             e quelle operanti anche su base regionale e/o nazionale, quali ad esempio:
                  • Penelope - l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse;
                  • Telefono Azzurro;
                  • Alzheimer Uniti.


             5.  L’attivazione del piano di ricerca: le fasi operative
                  Grazie all’introduzione nel nostro ordinamento della legge 203/2012 recante:
             “Disposizioni per la ricerca di persone scomparse ” la “scomparsa di persone”, costituisce
                                                    (6)
             (5)   Conosciute con il nome di Prefetture - organi periferici del Ministero dell’Interno e sedi di rappresen-
                  tanza del Governo in ogni provincia - oggi si chiamano Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
                  (U.T.G.). Il titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo della regione esercita le funzio-
                  ni di Commissario di governo (http://www.prefettura.it/lucca/contenuti/Che_cos_e_la_prefettur-
                  a_u.t.g.49089.htm#:~:text=Funzioni%20svolte%20dalla%20Prefettura%20%2D%20U.T.G,Territo
                  riali%20del%20Governo%20(%20U.T.G.%20).
             (6)   1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli
                  obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di
                  una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in
                  cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’in-
                  columità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
                  2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette
                  immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini
                  dell’avvio dell’attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel
                  Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
                  modificazioni.
                  3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.
                  4. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto
                  la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne da’ contestuale comunicazione
                  al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le
                  persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
                  per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del

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