Page 12 - Rassegna 2023-1_Inserto
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INSERTO
Prefettura - U.T.G ;
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Provincia;
Sindaco competente per territorio;
Questura;
Carabinieri;
Guardia di Finanza;
Vigili del Fuoco;
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.);
Sistema provinciale - comunale di Protezione civile;
le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;
Servizio Emergenza Territoriale S.E.S.T. 118;
Croce Rossa Italiana;
le Associazioni di volontariato inserite negli appositi elenchi provinciali
e quelle operanti anche su base regionale e/o nazionale, quali ad esempio:
• Penelope - l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse;
• Telefono Azzurro;
• Alzheimer Uniti.
5. L’attivazione del piano di ricerca: le fasi operative
Grazie all’introduzione nel nostro ordinamento della legge 203/2012 recante:
“Disposizioni per la ricerca di persone scomparse ” la “scomparsa di persone”, costituisce
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(5) Conosciute con il nome di Prefetture - organi periferici del Ministero dell’Interno e sedi di rappresen-
tanza del Governo in ogni provincia - oggi si chiamano Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
(U.T.G.). Il titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo della regione esercita le funzio-
ni di Commissario di governo (http://www.prefettura.it/lucca/contenuti/Che_cos_e_la_prefettur-
a_u.t.g.49089.htm#:~:text=Funzioni%20svolte%20dalla%20Prefettura%20%2D%20U.T.G,Territo
riali%20del%20Governo%20(%20U.T.G.%20).
(6) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli
obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di
una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in
cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’in-
columità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette
immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini
dell’avvio dell’attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel
Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto
la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne da’ contestuale comunicazione
al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le
persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del
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