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LE COMUNITÀ STRANIERE MULTIETNICHE IN ITALIA
emotive, poiché in precedenza anche lei si è trovata nelle medesime condizioni
di sfruttamento e, quindi, riesce in modo pertinente a comprendere in quale
condizione la vittima si trova e ad individuare risposte efficaci.
6. Conclusioni
È indubbiamente rilevante la problematica dell’interazione che gli opera-
tori del sistema pubblico, in qualsiasi ambito di operatività, devono gestire con
le nuove realtà multietniche, imposte con forme sempre più emergenziali.
Non prescindendo dalla speculare necessità di adeguare il sistema giudi-
ziario nazionale al nuovo quadro di società e culture miste , nell’ottica di con-
(18)
seguire una visione globale e cosmopolita dei diritti, il rapporto e la gestione
delle vittime dei reati, provenienti da differenti nazionalità, richiede una speci-
fica preparazione e la continua esperienza sul campo, soprattutto da parte della
Polizia Giudiziaria, sin dal primo momento della denuncia.
Tuttavia, è doveroso segnalare come nell’ultimo decennio siano stati per-
corsi già notevoli passi in avanti nel campo della normativa nazionale, codifi-
cando condotte prima estranee al sistema giuridico italiano, come i reati cosid-
detti “culturalmente motivati” , corrispondente a comportamenti che nel
(19)
gruppo culturale d’origine risultano meno severamente valutati o accettati o
addirittura incoraggiati (vedasi i matrimoni forzati e la manipolazione e mutila-
zione dei genitali).
Tuttavia, per avere un’idea di questa molteplicità ed eterogeneità di realtà, pos-
siamo riflettere sulle seguenti questioni principali di confronto/scontro culturale:
le violenze in famiglia, realizzate in contesti culturali con la concezione dei
poteri spettanti al capofamiglia, diversa da quella cui la prevalente cultura italia-
na ed europea si ispira;
la difesa dell’onore, che scaturiscono da un esasperato concetto dell’onore
familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare “col sangue” la morte
di un membro della propria famiglia o del gruppo per ristabilire la propria auto-
stima, offesa da uno “smacco” asseritamente ritenuto intollerabile in base ai
parametri culturali d’origine;
(18) Si pensi, tra i numerosi esempi possibili, al concetto di “comune sentimento del pudore”, che
compare nei delitti di osceno (art. 527 ss. c.p.), al concetto di “pubblica decenza”, che “attiene
al complesso di norme etico-sociali che costituiscono il costume e il decoro della comunità”,
al concetto di “motivi di particolare valore morale o sociale”, o, per contro, ai “motivi abietti
o futili”, che aggravano il reato (art. 61, n. 1, c.p.), al concetto, infine, di “atti sessuali”, che
compare nei delitti di cui agli artt. 609-bis ss. c.p.
(19) Periodico trimestrale “Questione Giustizia”, n. 1/2017.
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