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DOTTRINA



                  È necessario un approccio integrato, capace di mettere in campo strategie
             e interventi di diversa natura come ad esempio quelli che consentono di esclu-
             dere elementi giustificatori della violenza come «la cultura, gli usi e i costumi, la
             religione, la tradizione o il cosiddetto “onore”» .
                                                          (13)
                  È impensabile infatti trovare giustificazioni culturali ai singoli atti di vio-
             lenza e tanto meno dare loro rilevanza in ambito penale. Un riferimento recente
             è rappresentato dai “reati culturalmente orientati”, ovvero quei comportamenti
             posti in essere da soggetti appartenenti ad un gruppo culturale di minoranza e
             considerati reati dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioran-
             za; comportamenti che, tuttavia, all’interno del gruppo culturale dei soggetti
             agenti, sono condonati o accettati e ritenuti normali quando non incoraggiati o,
             in casi estremi, addirittura imposti . Gli autori di tali reati chiedono che i moti-
                                             (14)
             vi delle loro azioni siano valutati alla stregua di un sistema di valori differente
             dalla cultura di dominanza, in applicazione di una cultural defense. Tale fenomeno,
             un  tempo  appannaggio  di  paesi  a  forte  tasso  immigratorio,  è  ormai  diffuso
             anche in Italia, con relativi attriti nel rapporto tra diritto penale e fattori cultu-
             rali. Partendo dagli aspetti culturali, la Convenzione di Istanbul si confronta poi
             con la trasversalità trans-culturale del problema. I flussi migratori degli ultimi
             decenni hanno infatti trasformato le società europee, per cui gli Stati membri si
             trovano a fronteggiare le più disparate forme di violenza contro le donne in
             ragione del carattere diversificato delle loro società.
                  La diffusione transculturale della violenza di genere si inserisce nelle pie-
             ghe di alcune pratiche particolarmente critiche per la discussione sul rapporto
             tra riconoscimento delle differenze culturali e tutela dei diritti fondamentali.
             L’azione della Convenzione è stata quella di stabilire con fermezza l’universali-
             smo dei diritti e del modo in cui essi vadano garantiti.
                  Nello specifico la Convenzione impone agli Stati di adottare tutte le misu-
             re necessarie per assicurare che siano sanzionate penalmente le condotte ricon-
             ducibili alle fattispecie del matrimonio forzato, delle mutilazioni genitali femmi-
             nili, dell’aborto e della sterilizzazione forzati, così come tipizzate, rispettiva-
             mente, negli articoli 37, 38 e 39 .
                                           (15)
                  Inoltre, in relazione ai rapporti tra lo Stato d’origine dei migranti e lo Stato
             membro in cui vivono, la stessa Convenzione si preoccupa di fissare i criteri in
             base ai quali questi ultimi esercitano la propria giurisdizione in materia di vio-
             lenza contro le donne.

             (13)  Convenzione di Istanbul, op. cit., Capitolo III, Articolo 12.5.
             (14)  Cristina DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali, Edizioni ETS, 2010.
             (15)  Convenzione di Istanbul, op. cit., Capitolo V, Articoli 37, 38 e 39.

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