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DOTTRINA
È necessario un approccio integrato, capace di mettere in campo strategie
e interventi di diversa natura come ad esempio quelli che consentono di esclu-
dere elementi giustificatori della violenza come «la cultura, gli usi e i costumi, la
religione, la tradizione o il cosiddetto “onore”» .
(13)
È impensabile infatti trovare giustificazioni culturali ai singoli atti di vio-
lenza e tanto meno dare loro rilevanza in ambito penale. Un riferimento recente
è rappresentato dai “reati culturalmente orientati”, ovvero quei comportamenti
posti in essere da soggetti appartenenti ad un gruppo culturale di minoranza e
considerati reati dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioran-
za; comportamenti che, tuttavia, all’interno del gruppo culturale dei soggetti
agenti, sono condonati o accettati e ritenuti normali quando non incoraggiati o,
in casi estremi, addirittura imposti . Gli autori di tali reati chiedono che i moti-
(14)
vi delle loro azioni siano valutati alla stregua di un sistema di valori differente
dalla cultura di dominanza, in applicazione di una cultural defense. Tale fenomeno,
un tempo appannaggio di paesi a forte tasso immigratorio, è ormai diffuso
anche in Italia, con relativi attriti nel rapporto tra diritto penale e fattori cultu-
rali. Partendo dagli aspetti culturali, la Convenzione di Istanbul si confronta poi
con la trasversalità trans-culturale del problema. I flussi migratori degli ultimi
decenni hanno infatti trasformato le società europee, per cui gli Stati membri si
trovano a fronteggiare le più disparate forme di violenza contro le donne in
ragione del carattere diversificato delle loro società.
La diffusione transculturale della violenza di genere si inserisce nelle pie-
ghe di alcune pratiche particolarmente critiche per la discussione sul rapporto
tra riconoscimento delle differenze culturali e tutela dei diritti fondamentali.
L’azione della Convenzione è stata quella di stabilire con fermezza l’universali-
smo dei diritti e del modo in cui essi vadano garantiti.
Nello specifico la Convenzione impone agli Stati di adottare tutte le misu-
re necessarie per assicurare che siano sanzionate penalmente le condotte ricon-
ducibili alle fattispecie del matrimonio forzato, delle mutilazioni genitali femmi-
nili, dell’aborto e della sterilizzazione forzati, così come tipizzate, rispettiva-
mente, negli articoli 37, 38 e 39 .
(15)
Inoltre, in relazione ai rapporti tra lo Stato d’origine dei migranti e lo Stato
membro in cui vivono, la stessa Convenzione si preoccupa di fissare i criteri in
base ai quali questi ultimi esercitano la propria giurisdizione in materia di vio-
lenza contro le donne.
(13) Convenzione di Istanbul, op. cit., Capitolo III, Articolo 12.5.
(14) Cristina DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali, Edizioni ETS, 2010.
(15) Convenzione di Istanbul, op. cit., Capitolo V, Articoli 37, 38 e 39.
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