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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             9.  Ulteriori sviluppi legislativi
                  Sempre la Terza Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 15865
             del 31 gennaio 2017, ha affermato che l’art. 452-bis c.p. è un reato di danno,
             poiché i fatti accertati “evocano l’idea di un risultato raggiunto, di una condot-
             ta che ha prodotto il suo effetto dannoso”, il quale deve essere quantificato
             sotto  ogni  forma  giuridicamente  rilevante,  non  solo  in  ambito  penale:  “in
             primo luogo la condotta “abusiva” idonea ad integrare il delitto di cui all’art.
             452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle pre-
             scritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente ille-
             gittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma
             anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché
             non  strettamente  pertinenti  al  settore  ambientale  -  ovvero  di  prescrizioni
             amministrative”.
                  Nella stessa sentenza, inoltre, il Collegio ha inteso fornire chiarimenti in
             merito alla definizione di “compromissione dell’ambiente naturale” di riferi-
             mento, definendolo “condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi
             naturali  correlati  alla  specificità  della  matrice  o  dell’ecosistema  medesimi”,
             nonché di “deterioramento dell’ambiente naturale” che, a sua volta, deve esse-
             re inteso come “una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadi-
             mento dello stato o della qualità degli stessi (processi naturali, ndr)”. Da tale
             distinzione, si evince che “non assume rilievo l’eventuale reversibilità del feno-
             meno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto
             in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art.
             452-quater... Omissis ... Quel che conta, in ultima analisi, è la sussistenza del
             nesso causale tra tali violazioni (qualunque esse siano), che rendono tipica la
             “causa”, e l’evento”.
                  Fermo restando quanto già affermato, è necessaria una precisazione in
             merito alla condotta dell’Autorità Portuale competente, che in questo caso è
             parte lesa, poiché le opere oggetto di appalto erano tese ad attenuare il rischio
             di inquinamento, così come prevede la norma.
                  In questo tipo di reati, infatti, non è configurabile la cosiddetta responsa-
             bilità oggettiva, essendo necessaria un’istruttoria nella quale si valuti corretta-
             mente il contributo fattuale di ciascun responsabile della violazione della norma
             penale o amministrativa (non è rilevante se per dolo o per colpa). In questo
             senso, la sentenza n. 933 del 25 febbraio 2015 del Consiglio di Stato - Quinta
             Sezione - individua come unico responsabile colui il quale ha compiuto l’azio-
             ne/omissione, nulla eccependo il solo titolo di proprietà e/o di concessione del
             bene da tutelare.


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