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TRIBUNA DI STORIA MILITARE


                  di agenti); l’amministrazione si articolava dalla direzione generale delle foreste,
                  attraverso gli Ispettorati regionali, dipartimentali e distrettuali, fino alle Stazioni
                  che ne costituivano l’unità-base sul territorio. Gradualmente, utilizzando i fondi
                  ERP accanto a quelli nazionali destinati a interventi ordinari e straordinari per
                  le alluvioni, il problema della saldezza del suolo in montagna e del livello di vita
                  degli  abitanti  si  impose  come  primario  e  fu  merito  di  Antonio  Segni  e  di
                  Amintore Fanfani l’averlo affrontato. La legge 25 luglio 1952, n. 991, dispose in
                  una cornice sociale democratica gli interventi a favore della montagna e delle
                  foreste, cui altri complementari provvedimenti seguirono. Un commento della
                  Greco ne coglie la novità rispetto alle leggi silvo-pastorali precedenti, poiché il
                  provvedimento “segnò una vera trasformazione nei concetti di intervento a
                  favore della montagna ”, fissando la convivenza della coltura silvana con quel-
                                        (12)
                  la agraria, in un quadro programmatico almeno di medio termine. In questa
                  logica si situarono i “piani verdi” degli anni Sessanta.
                       L’attuazione  dell’ordinamento  regionale  previsto  nella  seconda  parte,
                  Titolo V, della Costituzione, ebbe importanti riflessi sulla gestione della politica
                  forestale perché le funzioni amministrative in tema di agricoltura, caccia e pesca
                  furono comprese tra quelle assegnate alle Regioni, cui vennero trasferite (legge
                  16 maggio 1981, n. 281) anche le funzioni esercitate dal Corpo Forestale: il
                  Corpo  però  non  venne  spezzettato  in  tronconi  regionali,  ma  conservò  una
                  struttura nazionale unitaria, come unitarie rimasero anche l’istruzione e la for-
                  mazione del personale, che esercitava anche i compiti statali di polizia forestale.
                  Convenzioni specifiche regolarono i rapporti tra le Regioni e il Corpo, nella cui
                  complessiva attività assumeva crescente rilievo la repressione dei reati ambien-
                  tali. Le Regioni produssero una prima ondata di norme attinenti soprattutto a
                  benefici fiscali e a finanziamenti pubblici, cui seguì una seconda ondata più
                  orientata a privilegiare l’assetto del territorio. Ma l’evoluzione civile e sociale del
                  Paese verso ed oltre il terzo millennio pose sempre più in evidenza l’opportu-
                  nità di un nuovo adeguamento dello strumento operativo per adeguarlo alle cre-
                  scenti esigenze di governo e di equilibrio dello sviluppo settoriale e generale.
                       La legge 6 febbraio 2004, n. 36 ordinò il Corpo Forestale dello Stato come
                  organismo unitario dipendente dal Ministro delle politiche agricole e forestali,

                  (12) - GRECO, cit., pag. 64.

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