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TRIBUNA DI STORIA MILITARE
di agenti); l’amministrazione si articolava dalla direzione generale delle foreste,
attraverso gli Ispettorati regionali, dipartimentali e distrettuali, fino alle Stazioni
che ne costituivano l’unità-base sul territorio. Gradualmente, utilizzando i fondi
ERP accanto a quelli nazionali destinati a interventi ordinari e straordinari per
le alluvioni, il problema della saldezza del suolo in montagna e del livello di vita
degli abitanti si impose come primario e fu merito di Antonio Segni e di
Amintore Fanfani l’averlo affrontato. La legge 25 luglio 1952, n. 991, dispose in
una cornice sociale democratica gli interventi a favore della montagna e delle
foreste, cui altri complementari provvedimenti seguirono. Un commento della
Greco ne coglie la novità rispetto alle leggi silvo-pastorali precedenti, poiché il
provvedimento “segnò una vera trasformazione nei concetti di intervento a
favore della montagna ”, fissando la convivenza della coltura silvana con quel-
(12)
la agraria, in un quadro programmatico almeno di medio termine. In questa
logica si situarono i “piani verdi” degli anni Sessanta.
L’attuazione dell’ordinamento regionale previsto nella seconda parte,
Titolo V, della Costituzione, ebbe importanti riflessi sulla gestione della politica
forestale perché le funzioni amministrative in tema di agricoltura, caccia e pesca
furono comprese tra quelle assegnate alle Regioni, cui vennero trasferite (legge
16 maggio 1981, n. 281) anche le funzioni esercitate dal Corpo Forestale: il
Corpo però non venne spezzettato in tronconi regionali, ma conservò una
struttura nazionale unitaria, come unitarie rimasero anche l’istruzione e la for-
mazione del personale, che esercitava anche i compiti statali di polizia forestale.
Convenzioni specifiche regolarono i rapporti tra le Regioni e il Corpo, nella cui
complessiva attività assumeva crescente rilievo la repressione dei reati ambien-
tali. Le Regioni produssero una prima ondata di norme attinenti soprattutto a
benefici fiscali e a finanziamenti pubblici, cui seguì una seconda ondata più
orientata a privilegiare l’assetto del territorio. Ma l’evoluzione civile e sociale del
Paese verso ed oltre il terzo millennio pose sempre più in evidenza l’opportu-
nità di un nuovo adeguamento dello strumento operativo per adeguarlo alle cre-
scenti esigenze di governo e di equilibrio dello sviluppo settoriale e generale.
La legge 6 febbraio 2004, n. 36 ordinò il Corpo Forestale dello Stato come
organismo unitario dipendente dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
(12) - GRECO, cit., pag. 64.
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