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FORESTE E FORESTALI
boschi e foreste. È utile riportare buona parte del testo: “Per la conservazione
de’ boschi e selve, oggetto sì importante del bene pubblico, e privato, si sono
già dati da’ nostri Reali Predecessori varii analoghi provvedimenti; ma essendosi
questi trasandati ne’ passati tempi, ne derivarono, colla distruzione de’ boschi,
infiniti pregiudizi, cagionati sia dalla mancanza di combustibili, sia dagli sco-
scendimenti delle montagne, e dalle corrosioni de’ fiumi e torrenti, che, non
trovando più alcun argine al loro impeto, rovinarono le proprietà, o danneggia-
rono l’agricoltura. Volendo pertanto andare al riparo di sì gravi danni, abbiamo
divisato di far riunire in un solo regolamento le diverse disposizioni già emanate
per la conservazione de’ boschi e selve, aggiungendovene eziandio alcune altre,
che Ci parvero adatte a tale scopo. Abbiamo pure riputato conveniente di creare
un’Amministrazione per la custodia, e vigilanza de’ boschi… abbiamo ordinato,
ed ordiniamo, che dal primo di gennaio 1823 si dovrà osservare in tutti li nostri
Stati di terraferma, il Regolamento de’ boschi e selve annesso”.
Il Regolamento riguardava sia le proprietà pubbliche sia quelle private: i
boschi “banditi” erano quelli soggetti a particolari limitazioni per la difesa del
territorio, gli altri, definiti “liberi” dovevano osservare solo le prescrizioni di
carattere generale. In un primo tempo la custodia delle foreste era affidata ai
“campari” comunali, ma già nel gennaio 1825 venne creato un Corpo speciale
di guardaboschi armati e in uniforme.
Il successore di Carlo Felice sul trono di Torino, Carlo Alberto, alla luce
dei risultati conseguiti, decise di restringere la competenza
dell’Amministrazione solo alle foreste pubbliche. Le Regie Lettere Patenti del
1° dicembre 1833, da lui sottoscritte, richiamando le decisioni del
“Predecessore di gloriosa rimembranza” recitavano: “Le prescrizioni ne parve-
ro severe per rispetto alla proprietà privata; ma il bene generale dello Stato, ed
il vantaggio stesso de’ possessori le avevano consigliate. E tali infatti furono gli
effetti ottenuti ne’ dieci anni decorsi dalla pubblicazione di questa legge, che
non ravvisiamo oggidì più necessario di mantenere le restrizioni, ch’essa recava
all’esercizio del diritto di proprietà. Abbiamo pertanto determinato di restrin-
gere la immediata vigilanza dell’Amministrazione ai boschi appartenenti allo
Stato, a quelli che sono sotto la nostra tutela, ed a quelli altri, la cui conserva-
zione deve essere particolarmente chissoggetto delle nostre cure”.
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