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FORESTE E FORESTALI


               boschi e foreste. È utile riportare buona parte del testo: “Per la conservazione
               de’ boschi e selve, oggetto sì importante del bene pubblico, e privato, si sono
               già dati da’ nostri Reali Predecessori varii analoghi provvedimenti; ma essendosi
               questi trasandati ne’ passati tempi, ne derivarono, colla distruzione de’ boschi,
               infiniti pregiudizi, cagionati sia dalla mancanza di combustibili, sia dagli sco-
               scendimenti delle montagne, e dalle corrosioni de’ fiumi e torrenti, che, non
               trovando più alcun argine al loro impeto, rovinarono le proprietà, o danneggia-
               rono l’agricoltura. Volendo pertanto andare al riparo di sì gravi danni, abbiamo
               divisato di far riunire in un solo regolamento le diverse disposizioni già emanate
               per la conservazione de’ boschi e selve, aggiungendovene eziandio alcune altre,
               che Ci parvero adatte a tale scopo. Abbiamo pure riputato conveniente di creare
               un’Amministrazione per la custodia, e vigilanza de’ boschi… abbiamo ordinato,
               ed ordiniamo, che dal primo di gennaio 1823 si dovrà osservare in tutti li nostri
               Stati di terraferma, il Regolamento de’ boschi e selve annesso”.
                    Il Regolamento riguardava sia le proprietà pubbliche sia quelle private: i
               boschi “banditi” erano quelli soggetti a particolari limitazioni per la difesa del
               territorio, gli altri, definiti “liberi” dovevano osservare solo le prescrizioni di
               carattere generale. In un primo tempo la custodia delle foreste era affidata ai
               “campari” comunali, ma già nel gennaio 1825 venne creato un Corpo speciale
               di guardaboschi armati e in uniforme.
                    Il successore di Carlo Felice sul trono di Torino, Carlo Alberto, alla luce
               dei    risultati   conseguiti,   decise   di   restringere   la   competenza
               dell’Amministrazione solo alle foreste pubbliche. Le Regie Lettere Patenti del
               1°  dicembre  1833,  da  lui  sottoscritte,  richiamando  le  decisioni  del
               “Predecessore di gloriosa rimembranza” recitavano: “Le prescrizioni ne parve-
               ro severe per rispetto alla proprietà privata; ma il bene generale dello Stato, ed
               il vantaggio stesso de’ possessori le avevano consigliate. E tali infatti furono gli
               effetti ottenuti ne’ dieci anni decorsi dalla pubblicazione di questa legge, che
               non ravvisiamo oggidì più necessario di mantenere le restrizioni, ch’essa recava
               all’esercizio del diritto di proprietà. Abbiamo pertanto determinato di restrin-
               gere la immediata vigilanza dell’Amministrazione ai boschi appartenenti allo
               Stato, a quelli che sono sotto la nostra tutela, ed a quelli altri, la cui conserva-
               zione deve essere particolarmente chissoggetto delle nostre cure”.


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