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TRIBUNA DI STORIA MILITARE


                       Nello stesso periodo anche il Regno delle Due Sicilie soffriva per le pro-
                  prie foreste problemi ancora peggiori di quelli del Piemonte, complicati ulte-
                  riormente da questioni locali.
                       Ludovico Bianchini ricorda, per quanto concerne il demanio della Sila, il
                  fallimento del Decreto 2 luglio 1810 che per costruire abitazioni stabiliva che i
                  materiali “si prendano dalle foreste che ci sono”, le quali foreste erano state sot-
                  toposte ad un tale saccheggio che delle 35mila moggia appartenenti allo Stato
                                                                       (1)
                  nel 1792, ne restavano al governo soltanto cinquemila.
                       Nel maggio 1810, a Napoli, si decise di agire contro le ruberie e l’invaden-
                  za illegittima, la cui opera era stata esiziale: si erano prodotti gravi danni alle
                  foreste “per l’inconsideratezza di render coltivati e tagliare i boschi ov’eran di
                  troppo necessari gli alberi” e poiché i divieti non venivano osservati, “essendo
                  i boschi del demanio dello Stato e de’ Comuni esposti a danni, tagli, e a sottra-
                  zione di legna che vi faceano le private persone”, una legge del 20 gennaio 1810
                  istituì un’azienda particolare dello Stato, chiamata “Amministrazione generale
                  delle acque e foreste”, che dipendeva dal Ministero delle finanze e aveva com-
                  petenza  sui  “domini  al  di  qua  del  Faro”,  ossia  sulla  parte  continentale  del
                  Regno. Essa doveva “curare tutto ciò che fosse necessario alla conservazione,
                  al modo della coltura, e del taglio” e a tutti i miglioramenti utili, con particolare
                  attenzione al trasporto del legname e alle situazioni di proprietà mista o indivisa
                  tra Stato, Comuni e privati.
                       Venne anche promesso un codice per le foreste, ma la sola misura adottata
                  fu la condanna a un’ammenda corrispondente al danno prodotto “pei boschi
                  devastati e dissodati dai loro proprietari”. Furono previsti incentivi per i pro-
                  prietari che avessero piantato più di centocinquanta nuovi alberi. Tra il 1811 e
                  il 1819 ulteriori provvedimenti fissarono modalità di vendita degli alberi desti-
                  nati alla costruzione delle navi e ad altri usi pubblici: quelli per la Marina sareb-
                  bero stati marchiati; nel 1812 venne effettuato un taglio straordinario per le
                  necessità della flotta e un altro nel 1819, ma questo fu occasione di troppo zelo
                  e di soprusi, per cui il 21 agosto 1826 una nuova legge distribuì foreste, boschi
                  e terreni saldi in tre ordini:
                       - il primo comprendeva quelli dello Stato, la cui custodia e conservazione

                  (1) - Il moggio napoletano, fino al 1840, corrispondeva a 3.364,86 metri quadri.

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