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TRIBUNA DI STORIA MILITARE
il consiglio dei juniori deliberò la soppressione delle guardie di polizia, «gente
infesta alla società, satelliti un tempo del dispotismo, immorali, pervertiti».
Tuttavia i seniori congelarono l’esame della deliberazione e, dopo una serie di
rinvii, la respinsero il 16 marzo 1798.
b. La guardia di finanza
Altra componente del sistema erano le guardie di finanza, ordinate nel
1780 su 42 squadre con 245 effettivi. Questo corpo aveva un particolare risen-
timento nei confronti dei francesi. Una guardia, accusata a torto di aver capeg-
giato i moti antifrancesi, fu fucilata a Como il 26 maggio 1796, mentre la squa-
dra di Casalmaggiore fu in prima fila, assieme ai birri, nel massacro del 2 agosto,
tanto che il sottocapo e due guardie furono condannati a morte in contumacia.
Il 27 novembre i francesi istituirono un servizio di vigilanza navale anti-
contrabbando, con tre coppie di cannoniere sui laghi di Como, Maggiore e di
Lugano, con equipaggi militarizzati e “presidi” misti di soldati francesi e guardie
di finanza lombarde. Il regolamento del 2 maggio 1798, che unificava i vari tipi
di dazi, sanzionò con quindici giorni di arresto l’accettazione di mance e con la
perdita del posto le infedeltà e vessazioni commesse dai doganieri e dai loro
dipendenti ed esecutori (tra cui le guardie di finanza), salvo l’applicazione della
pena prevista per il furto qualora ne fosse derivato un danno erariale.
c. Il ministro di polizia generale (30 giugno 1797 - 15 aprile 1799)
Il 31 ottobre 1796 le guardie di finanza e di polizia, gli uomini d’arme dei
comuni e la guardia nazionale furono posti alle dipendenze di un commissariato
generale di polizia. Il ministero di polizia generale, come gli altri 5 del governo
cisalpino (esteri, giustizia, interni, finanze e guerra), fu istituito il 30 giugno
1797. Primo titolare fu il radicale Gaetano Porro Schiaffinati (1764-1800), che
insediò il ministero nel palazzo del vecchio senato e il 1° ottobre ottenne l’isti-
tuzione dei commissari (in seguito ispettori) dipartimentali di polizia, di nomina
ministeriale e con facoltà di disporre l’arresto dei sospetti, di richiedere l’inter-
vento della centrale e delle municipalità nonché di avvalersi della forza armata.
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