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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             sta da sette ufficiali e soldati della legione cisalpina, e sedente a Milano) per giu-
             dicare i malviventi, la cui cattura fu affidata a colonne mobili temporanee. La
             legge ne istituiva tre, più una quarta eventuale, ciascuna di 50-100 “volontari
             nazionali”, stipendiati secondo i vari bisogni della campagna. Nominalmente le
             colonne  dipendevano  dal  capolegione  della  guardia  nazionale  milanese
             Bertoglio, al quale spettava però soltanto definire le aree da bonificare. Benché
             affiancato da un commissario del potere esecutivo, in realtà il capo colonna
             aveva un potere quasi assoluto. Spettava a lui, infatti, scegliere a proprio arbitrio
             gli ufficiali e gli uomini, restando unico responsabile della loro condotta e disci-
             plina. Doveva inoltre raccogliere le opportune informazioni per rintracciare i
             malviventi, utilizzando a tal fine «esploratori segreti».
                  Le colonne dovevano operare in picchetti, «visitando le più remote con-
             trade, case e cassine per rintracciare i malviventi». Ad ogni colonna era aggre-
             gato un picchetto di birri a cavallo del capitano di giustizia, incaricati di scortare
             a Milano gli arrestati. Ma di fatto si dava facoltà alle colonne di procedere ad
             esecuzioni sommarie, sotto pretesto di resistenza o fuga.
                  Nei ventidue mesi della prima Cisalpina si verificarono ben cinque colpi
             di stato e anche l’opposizione democratica fu colpita dalla legislazione di emer-
             genza. Con legge del 27 febbraio 1798 contro i nemici dell’ordine pubblico
             (“allarmisti” e “dilapidatori delle pubbliche sostanze”), furono istituite a Milano
             e  Reggio  due  commissioni  di  alta  polizia,  composte  da  un  commissario  del
             potere esecutivo, due individui dei tribunali di revisione e supremo e tre altri
             giudici aggiunti.
                  Permaneva poi il rischio di manifestazioni controrivoluzionarie. Nel gen-
             naio 1798 l’offesa di un soldato francese ubriaco contro il viatico portato ad un
             moribondo provocò gravi tumulti; altri scoppiarono in aprile, maggio e giugno,
             innescati da lacrimazioni miracolose delle statue del Patrono e della Vergine e
             dalla proibizione del culto pubblico (legge 19 giugno e decreto del ministro di
             polizia  che  ordinava  la  cancellazione  delle  immagini  sacre  dipinte  o  scolpite
             all’esterno degli edifici). In luglio vi furono torbidi nei dipartimenti dell’Olona,
             Lario, Montagna e Adda-Oglio e quasi tutta la Valtellina si ribellò apertamente.
             Con legge del 3 agosto gli attruppamenti di oltre sedici persone furono puniti
             con otto anni di reclusione, raddoppiati qualora avessero usato armi.

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