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TRIBUNA DI STORIA MILITARE



                    Non  essendosi  ottenuto  alcun  risultato,  il  30  dicembre  si  invitarono  i
               comuni a designare gli uomini d’arme mediante sorteggio e a smentire le voci
               che si trattasse in realtà di una requisizione mascherata per la legione lombarda,
               chiarendo che l’obbligo di indossare l’uniforme serviva solo a farli rispettare e
               a garantirli contro gli abusi della guardia di finanza e del satellizio.
                    Alla fine, comunque, gli uomini d’arme furono istituiti. Il 2 marzo 1797
               quelli di Busto Arsizio furono assaliti da insorgenti mentre scortavano un grup-
               po di prigionieri austriaci, i quali riuscirono a fuggire. L’8 e il 28 marzo i comuni
               furono avvertiti dalla polizia che potevano ritirare a Milano i fucili per i loro
               uomini d’arme.


               e. Leggi speciali, colonne mobili e commissioni di alta polizia


                    Il 7 aprile 1797 il comando francese della Lombardia comminò la pena di
               morte per il possesso di pugnale. Il nuovo regolamento di polizia del 13 aprile
               imponeva alle municipalità di destinare una campana per suonare il coprifuo-
               co. Dopo mezzanotte e mezza le persone trovate ancora per strada dovevano
               essere accompagnate al corpo di guardia per verificare la carta di sicurezza: in
               mancanza di documento regolare, dovevano essere trattenute sino al mattino
               e consegnate all’ufficiale di guardia. Una «serie di azioni indegne» commesse
               contro 4 francesi a Milano la notte del 29-30 luglio, mise in mora le autorità
               milanesi, incapaci di contrastare gli omicidi e le rapine verificatisi nei dintorni
               della città.
                    Finalmente si mosse il generale Berthier (1753-1815), imponendo al diret-
               torio cisalpino una legislazione di emergenza. Con norma provvisoria fu com-
               minata la pena di morte per i reati di incendio e rapina semplice (“ruberia con
               violenza”) e qualificata (“aggressione su strada”), assoggettati a procedura spe-
               ciale, con tribunali itineranti formati da tre giudici e accompagnati da un notaro
               criminale,  un  confessore,  un  carnefice  e  dalle  necessarie  guardie  di  polizia.
               Inoltre fu di nuovo consentita - su denuncia dell’interessato alla polizia e subor-
               dinatamente alla concessione discrezionale di apposita “patente” - la detenzio-
               ne in casa di armi per la difesa personale contro i malviventi.
                    La legge 14 agosto istituiva 1 commissione militare straordinaria (compo-

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