Page 11 - Quaderno 2017-2
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La Costituzione ha quindi posto il paziente come unico soggetto
titolare del diritto, a cui spetta decidere se e come curarsi, cambiando
così la vecchia impostazione che vedeva il medico al centro del
rapporto.
Quindi il consenso, oltre ad essere un atto autonomo del paziente con
il quale esercita il proprio diritto alla salute, deve possedere i seguenti
requisiti:
personale: deve essere prestato dal solo paziente maggiorenne, che
deve possedere la capacità di intendere e volere. Nel caso
particolare in cui il paziente sia un minorenne, dovrà essere trovato
un accordo riguardo le decisioni terapeutiche con il genitore,
diversamente sarà necessario un provvedimento del giudice;
libero e spontaneo: frutto della volontà del paziente;
attuale: presente al momento in cui viene eseguito il trattamento
medico;
speciale: specifico rispetto ad un determinato trattamento
chirurgico;
a forma libera, quindi anche in forma orale (tranne casi tassativi).
Presupposto fondamentale è quindi l’obbligo di informazione da parte
del medico, la cui mancanza renderebbe invalido il consenso.
L’informazione deve essere fornita in modo chiaro e dettagliato,
affinché l’interlocutore possa fare una scelta consapevole. Questo è
possibile solo se il paziente ha compreso il significato
dell’informazione che è stata fornita, ed è perciò necessario che il
medico tenga in considerazione le sue condizioni culturali,
psicologiche ed intellettive. Così come descritto nell’art. 33, 1°
comma del codice deontologico, il medico deve fornire al paziente la
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